T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 68

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 – Con il primo ricorso è stato impugnato un diniego di concessione edilizia relativo ad una recinzione il cui esito positivo viene affermato poichè non in contrasto con le destinazioni tipologiche previste dall’art. 57 della NTA del PRG in essere.
2 – Al seguito, con ordinanza n. 179 del 2003, il Tribunale adito ordinava all’Amministrazione comunale di rideterminarsi disapplicando il citato art. 57 delle NTA.
3 – Al seguito ulteriore il Comune adottava il qui riportato nuovo provvedimento: omissis,
"Vista la domanda presentata in data 06/11/2002 con prot. n. 17245/2002 da:
Azienda Agricola L.B. di M.P., con sede a XXX (BG), in via XXX, 47 (P.iva XXX) in qualità di proprietario;
intesa ad ottenere l’autorizzazione edilizia per l’esecuzione dei lavori di formazione di una recinzione nel Comune di XXX, sul terreno situato all’interno della zona del vigente PRG denominata "XXX", avente come indirizzo Via XXX, 47, e catastalmente identificato nel censuario di Rosciate, al foglio 3/RO Mappale 3164 ex 423;
Vista l’ordinanza n. 170/03 del TAR Lombardia – Sezione distaccata di Brescia;
Visto l’atto di costituzione in mora notificato in data 27.03.003, con il quale l’azienda agricola L.B. di M.P. ha diffidato l’Amministrazione comunale "ad immediatamente adempiere all’ordinanza richiamata";
Accertato che l’area interessata dall’opera per la quale la suddetta Azienda Agricola ha presentato in data 06.11.2002 domanda di autorizzazione edilizia è assoggettata al vincolo di cui all’art. 1 lett. g), L. 431/1985, cosicchè nel caso di specie "deve essere acquistata" – come sancito dal TAR nella richiamata ordinanza "l’autorizzazione paesistica";
Accertato altresì che la suddetta autorizzazione paesistica non è stata rilasciata e che nemmeno è stata richiesta dalla ridetta Azienda Agricola, con la presentazione di specifica istanza corredata della documentazione prescritta dall’allegato A della deliberazione GRL n. 6/30194 del 25.07.1997;
Esaminati i disegni del progetto, allegati alla domanda stessa;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene;
Visto l’art. 31 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato dall’art. 10 della Legge 6 Agosto 1967, n. 765;
Visto l’art. 9 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10;
Visto la Legge 28 febbraio 1985 n. 47;
Vista la Legge 08.08.1985 n. 431;
Visto il vigente PRG;
Vista la Legge regionale 09.06.1997 n. 18;
Vista la deliberazione della GR n. 6/30194 del 25.07.1997;
– la recinzione del terreno contraddistinta in mappa con il n. 3164 ex 423 del Censuario di Rosciate in comune di XXX,
PRESCRIVENDO
di modificare il progetto presentato in modo da garantire la continuità del percorso pedonale che attraversa l’area che si intende recintare in osservanza dei commi 5 e 8 dell’art. 57 delle Norme Tecniche di attuazione del vigente PRG.
Con avvertenza che l’efficacia della presente autorizzazione è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione ex art. 151 D.Lgs 29.10.1999 n. 490 trattandosi di area soggetta a vincolo ex legge 08.08.1985 n. 431 art. 1 lett. g).
Per il rilascio di tale ulteriore autorizzazione dovrà essere presentata specifica istanza corredata del progetto come sopra modificato e dei seguenti ulteriori documenti:
– planimetria quotata in scala 1:500 con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio che si ritenga utile considerare;
– documentazione fotografica che rappresenti, da più punti di vista in modo panoramico, l’area oggetto dell’intervento;
– piante, prospetti, sezioni significative in scala 1:50;
– indicazione dei materiale d’impiego, del relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi;
– relazione tecnica contenenti tutti gli elementi descrittivi che consentono di valutare l’intervento;
ommissis".
4 – Il sopra riportato atto è stato messo in discussione con un secondo ricorso ma solo nella parte in cui si impone di modificare l’inerente progetto d’esecuzione della recinzione in modo da garantire la continuità del percorso pedonale o sentiero e là dove lo stresso atto subordina la propria efficacia all’ottenimento della autorizzazione paesaggistica ambientale ex art. 151 dec. lg.vo n. 490 del 1999.
5 – Si ritiene temporalmente logico riportare – attesa la descritta detta successione di atti comunali – i vizi asseritamente connessi al citato e su ripreso secondo provvedimento:
a – eccesso di potere per contraddittorietà tra atti; si annota, per sancirne la negatività, il nuovo richiamo all’art. 57 NTA; in ragione della indicata necessità di disapplicazione di questo ultimo ad opera del Tribunale;
b – eccesso di potere sotto altri profili negando l’insistenza del sentiero pubblico;
c – eccesso di potere per illogicità manifesta in ragione della intervenuta sproporzionata compressione del diritto di proprietà;
d – violazione ed erronea applicazione di norme di legge, inteso che il richiamo all’art. 57, c. 5 e 8, mancherebbe di utili presupposti di fatto poiché il sentiero in discorso non avrebbe quelle caratteristiche tali da imporre la sua conservazione e la sua preservazione, con richiami fuori luogo ai contenuti dell’art. 151 del dec. lg.vo n. 490 del 1999.
6 – Tanto concluso, si osserva che l’aver riportato i soli vizi che riguardano il secondo provvedimento è determinato dal palese fatto che il primo provvedimento appare in toto sostituito dal secondo medesimo; si tratta, invero, non di un pedissequo passaggio rispetto al contenuto della cautelare: come si può pianamente dedurre. Va da sé, tuttavia, che solo se tale secondo provvedimento risulterà demolito in questa sede, solo in tale caso sarà necessario esaminare il primo ed i relativi motivi di censura, previa una loro esposizione di massima
7 – Tanto per ora premesso, va rilevata la sostanziale connessione oggettiva e soggettiva che, nel caso, all’evidenza, si manifesta; da qui la riunione dei ricorsi.
8 – All’U.P. del 15.XII.2010 il costituito Comune ha ribadito quelle già prospettate le argomentazioni che confutano le tesi della parte ricorrente, facendo altresì presente la tardività del deposito dell’ultima memoria di quest’ultima. Nel detto medesimo lasso di tempo il Collegio ha, altrimenti, fatto oralmente presente una serie particolare di connesse problematiche di rito. La difesa della parte ricorrente ha, tuttavia, chiesto che le cause siano spedite – comunque – a sentenza.
9 – Il secondo ricorso è privo di pregio.
9.1 – Quanto al primo rilievo (5a) basta osservare che il secondo provvedimento, del tutto autonomo, scaturisce – all’evidenza – da una integrale revisione della vicenda; di talché non può sussistere contraddittorietà tra un atto successivo che sostituisce in toto il precedente per il tramite la detta revisione totale.
9.2 – Anche il secondo rilievo (5b) merita sorte negativa atteso che il sentiero di specie è certamente esistente da tempo immemorabile e la sua esistenza è stata riconosciuta anche dalla parte ricorrente (v. atti depositati). Né quest’ultima riesce a dimostrarne l’inesistenza in altro utile modo probatorio.
9.3 – Non migliore sorte merita il terzo rilievo (5c); ciò, non tanto per la assoluta genericità del contenuto dello stesso, quanto perché con la applicazione delle normative evocate è stato posto in essere taglio conformativo ragionevolmente proporzionato rispetto alla conformazione pubblicistica della proprietà privata.
9.4 – Medesima negativa sorte merita anche il quarto motivo, dato che, nel caso, il richiamo della ricorrente all’art. 57 NTA c. 5 e 8 è stato postulato in modo fuorviante. Ed infatti nel caso stesso, mentre il Comune ben probatoriamente divisa sulla valenza storicoculturale, anche per l’esistenza, ab immemorabile, del discusso sentiero di certo uso pubblico, alla parte ricorrente non riesce, in alcun modo di dimostrare il contrario.
Né, nel caso medesimp possono ragionevolmente prospettarsi modifiche materiali che finirebbero col stravolgerne i sudescritti valori.
9.5 – Quanto al richiamo al Dec. Lg.vo 490 del 1999, va solo osservato che, nel caso, il Comune non incide – per il tramite il qui discusso secondo provvedimento – sulla validità dello stesso ma solo sulla sua efficacia subordinando quest’ultima all’esercizio positivo di uno indiscusso esercizio di una diversa, pacifica, ulteriore potestà di profilo ambientale; giusta quanto disposto al tempo dall’art. 8 della l.r. n. 18 del 1997.
10 – Le conclusioni che precedono determinano l’inutilità di dar conto del primo provvedimento e dei motivi di censura che attengono allo stesso. Di talché, per tale aspetto, va dichiarato il sopravvenire di una situazione di improcedibilità.
11 – Le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) riuniti i ricorsi di cui in epigrafe, respinge il secondo di essi, mentre, per il primo, dichiara essere sopravvenuta carenza di interesse alla sua ulteriore coltivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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