Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 08-02-2013, n. 6256

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.M., presso il tribunale di Napoli, nel procedimento contro C.A., indagata per i delitti di rapina pluriaggravata, lesioni e porto di arma da sparo – ex att. 110, 81 c.p., ex art. 628 c.p., comma 3, ex artt. 582, 585 c.p., ex art. 576 c.p., nn. 1, 2, 4 e L. n. 895 del 1967, art. 7 – ricorre per cassazione avverso 1′ ordinanza del riesame del predetto tribunale, datata 101.7.2012, che annullava la pregressa ordinanza di custodia cautelare dell’ indagata per la ritenuta non gravità degli indizi di colpevolezza in merito ai reati come contestati e sopra indicati.

Riteneva il giudice del riesame che dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate, nel contesto delle quali si faceva riferimento ad un delitto commesso nei mesi precedenti, non poteva trarsi la ragionevole deduzione della partecipazione dell’indagata al delitto richiamato, anche se questo poteva individuarsi nel contesto di una sola conversazione telefonica come rapina, potendo agevolmente trarsi dal contenuto intercettato, in alternativa all’ipotesi accusatoria, la sola conoscenza del fatto delittuoso da parte della prevenuta.

Con una unica ragione di doglianza il ricorrente, riportando brani delle conversazioni intercettate ritiene invece che da esse potesse trarsi l’ammissione da parte della prevenuta della sua partecipazione al delitto, e proprio a quel delitto – la rapina – per cui procedeva ed in seguito alla quale non aveva ricevuto alcuna somma di denaro.

Ha cura poi il ricorrente di segnalare il rinvenimento nella abitazione dell’ imputata di un passamontagna nero e di una copia dell’articolo di giornale relativo proprio al fato di reato de quo.

Il ricorso merita accoglimento perchè fondato, nella misura in cui il giudice del riesame ha sottovalutato gli elementi di riscontro a conversazioni telefoniche di per sè al limite equivoche, ma che disvelano, almeno sul piano dei valori della probabilità, un loro significato se collegate con condotte oltremodo significative sul versante, si ripete solo probabile, della partecipazione della imputata alla rapina: il passamontagna nero, come quelli indossati dai due dei rapinatori, rinvenuto nella abitazione della prevenuta e l’aver ella nascosto in casa una copia del giornale riportante 1′ articolo sulla rapina de qua, elemento per nulla considerato dai giudici della cautela, costituiscono dati che necessitano di un approfondimento investigativo, che è mancato, e che si traducono, per il loro manifesto ingiustificato depotenziamento di valore nel costrutto giudiziale, in un serio segnale di vizio di legittimità.

Ne consegue l’annullamento dell’ ordinanza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla 1’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013

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