Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 08-02-2013, n. 6255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.C.S., indagato per il delitto ex art. 319 c.p., ricorre personalmente avverso l’ordinanza, datata 23/38.5.2012 del tribunale di Napoli che, in seguito all’annullamento con rinvio, ad opera della Sez. 6^ della Corte di Cassazione datata 14.3/4.4.2012, della sua pregressa ordinanza di riesame, in data 25.11.2011, del sequestro probatorio disposto a carico del prevenuto, dichiarava inammissibile per difetto di interesse la richiesta di riesame dell’imputato. Per la verità il giudice di legittimità ha fatto riferimento a potenziale interesse, peraltro richiamato nel ricorso, alla restituzione del materiale informatico e del dispositivo di memorizzazione di un computer, ed in correlazione a tale dictum il giudice del rinvio e del reiterato riesame del sequestro probatorio ha evidenziato che le res richiamate non sono state sequestrate al ricorrente, ma ad un coindagato, G.G..

Ora l’imputato, con un unico motivo di ricorso, denuncia la violazione, tra gli altri, dell’art. 637 c.p.p. e la omessa motivazione nel provvedimento impugnato "sulla sussistenza della idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato". Le pretese del ricorrente sono inammissibili.

Sta di fatto che in sede di udienza l’imputato,tramite difensore, si è limitato a richiedere solo la restituzione di 41 bollettini Equitalia Polis mod. F 35 in bianco, oggetto di sequestro nei suoi confronti, ed il tribunale del riesame ha disposto di conseguenza.

Alla rinnovata udienza di riesame, in seguito all’annullamento con rinvio, sempre la difesa dell’indagato si è limitato a chiedere solo che il tribunale verificasse in concreto solo la sussistenza del fianus dei reati ipotizzata dal P.M., senza chiedere per nulla la restituzione di ulteriori beni.

Tutto ciò posto il ricorso è inammissibile per non essere il ricorrente legittimato a richiedere la restituzione di cose sequestrate sì, ma non nella sua disponibilità e per non avere alcun interesse, a fronte di un sequestro probatorio, a chiedere la corrispondenza in concreto tra fattispecie astratta e fattispecie concreta a prescindere dalla richiesta di restituzione di alcunchè.

Invero la legittimazione alla richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio spetta al proprietario ed ai titolari di un diritto reale di godimento o di garanzia sulle cose in sequestro nonchè alla persona che ne abbia il possesso o la detenzione, pur se derivanti da un negozio produttivo di effetti obbligatori. Ma è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che si sia limitata a constatare l’avvenuta restituzione al richiedente dei beni sequestrati, poichè l’interesse che il ricorrente può perseguire attraverso l’impugnazione consiste esclusivamente nella finalità di ottenere la restituzione di quanto sequestrato (v., per tutte, Sez. 2, 7.7/ 13.8. 2007, Andalj, Rv.

237763; per una fattispecie analoga, nel caso di ricorso del P.M.,a fronte della già avvenute restituzione del bene sequestrato, Sez. 6,4/23.6.2009, Fantini e a., Rv. 244428). La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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