Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 08-02-2013, n. 6253

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.L. ricorre per cassazione avverso la sentenza, datata 12/27.6.2012, della corte di appello di Bologna, che, in parziale riforma della pregressa sentenza, datata 29.11/7.12.2011 del gip del tribunale di Parma, pur confermando la condanna per il delitto di rapina pluriaggravato in concorso ex art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 2 e 3, n. 1, riduceva, per l’applicazione della attenuante della speciale tenuità del danno ex art. 62 c.p., n. 4, la pena da anni due,mesi sei di reclusione ed Euro 400 di multa ad anni due, mesi due di reclusione ed Euro 360,00 di multa e deduce a sostegno manifesta illogicità della motivazione su un duplice versante:

quello relativo alla insufficienza degli elementi di responsabilità per una non consentita ritenuta affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa, e l’altro relativo all’ingiustificato giudizio di non prevalenza delle attenuanti generiche,pur concesse, sulle aggravanti contestate.

La prima ragione di doglianza si concentra nello sforzo di evidenziare l’inattendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, la seconda insiste nella richiesta di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Il ricorso non merita accoglimento perchè generico e aspecifico. Invero i giudici di appello, con riferimenti specifici e concreti, hanno avuto di cura di confrontare le dichiarazioni della persona offesa, E.M., con quelle dello stesso imputato ed ancora con quelle del concorrente, deceduto, L.R.F., rilevandone le convergenze e l’affidabilità complessiva del racconto: la richiesta del coimputato C., – la cui posizione è stata stralciata – all’ E. di dargli il telefonino per fare una telefonata, l’intervento dell’imputato volto a frugare nelle tasche della persona offesa per prendere il telefonino ed indurla a dare qualcosa a S. e C., quindi le violenze e gli spintonamenti, la fuga e la successiva vendita del telefonino ad un marocchino per Euro 27. Alla concretezza dei riferimenti tratti dalle dichiarazioni congiunte dei personaggi coinvolti nel delitto, si contrappone un discorso difensivo generico, astratto, privo di contenuti in punto di responsabilità dell’imputato.

Parimenti, oltre che generiche, meramente assertive e contra legem sono le valutazione del ricorrente che chiede la prevalenza delle attenuanti generiche sulle circostanze ad effetto speciale e sulla recidiva reiterata specifica ed infra – quinquennale: discorso inaccettabile sul piano del diritto per la preclusione disposta, in relazione al delitto contestato, dall’art. 69 c.p., comma 4 alle richieste del ricorrente.

La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013

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