T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 17-01-2011, n. 83

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

L’Istituto G.- H.s.c.r.l. in Liquidazione ricorre per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo in epigrafe, col quale il Comune di Modica è stato condannato al pagamento della somma di euro 9.408,20, con gli interessi al tasso previsto dall’art. 5 del D.lgs n. 231/2002, oltre spese e compensi del procedimento ingiuntivo liquidate in euro 680,25.

Il decreto ingiuntivo, notificato il 17.3.2009, non opposto, è stato dichiarato esecutivo in data 7.5.2009 ed in tale forma rinotificato il 12.5.2009.

Con atto di diffida e messa in mora notificato in data 27.10.2009 è stato intimato il pagamento di quanto dovuto.

Persistendo l’inadempimento, il ricorrente Istituto ha notificato in data 11.12.2009 il ricorso in esame, depositato il 17 marzo 2010.

Alla camera di Consiglio del 14 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Preliminarmente, va ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) del nuovo cod. proc. amm., secondo cui l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione " delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario", nonché ai sensi dell’art. 113 c.p.a., secondo cui il ricorso si propone al Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

Il decreto ingiuntivo di cui trattasi ha condannato il Comune di Modica al pagamento della somma di euro 9.408,20, con gli interessi al tasso previsto dall’art. 5 del D.lgs n. 231/2002, oltre spese e compensi del procedimento ingiuntivo liquidate in euro 680,25.

Nonostante la notifica del decreto ingiuntivo in data il 17.3.2009 e, successivamente alla dichiarazione di esecutività, in data 12.5.2009, e nonostante l’atto di diffida e messa in mora, il Comune è rimasto inadempiente.

Va, pertanto, ordinato al Comune di Modica di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni 120 (centoventi) a decorrere dalla comunicazione o notifica delle presente sentenza, corrispondendo alla parte ricorrente la somma per cui è condanna, nonché spese di giudizio e successive, ad esclusione di eventuali spese di precetto, non trattandosi di atto necessario ai fini della procedura di ottemperanza attivata.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento è nominato Commissario ad acta il Prefetto di Ragusa o Funzionario dallo stesso delegato, affinchè provveda nel termine di ulteriori giorni 120 (centoventi).

Il Collegio ritiene opportuno puntualizzare l’ampiezza dei poteri che il Commissario ad acta (collaborato attivamente dai competenti Uffici comunali) può e deve esercitare per dare piena esecuzione dal giudicato. In particolare:

a) il commissario ad acta ha il potere e il dovere di non limitarsi ad attendere che il Comune incassi delle somme, e autonomamente provveda mediante i propri uffici, bensì di provvedere all’esecuzione dell’incarico mediante diretta adozione di quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro necessario per l’assolvimento del proprio mandato) anche – ove sia assolutamente indispensabile – in deroga alla ordinaria normativa e ciò in base al principio di effettività della tutela giurisdizionale, cui si correla il potere del giudice di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa (Corte Cost., 15 settembre 1995 n. 435; Cons. St., sez. IV, 18 settembre 1991 n. 720; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 11230/2005; Cons. St., sez. IV, 3 maggio 1986 n. 323); salvi i casi in cui una norma di legge vincoli espressamente il suo operato, come nel caso del comma 5 dell’art. 159 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), ai sensi del quale (anche) "i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di cui all’articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell’attestazione di copertura finanziaria…";

b) in sede di ottemperanza, la priorità è l’esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali "itinera" burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2973) e l’ambito di operatività del Commissario è stata già messo in luce da questo Tribunale, Sezione IV, con la sentenza n. 2003/2005, specie laddove si richiama la sentenza della Corte Costituzionale 18 giugno 2003 n. 211, che ha dichiarato l’illegittimità del citato art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui prevedeva la generalizzata impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2; e quindi anche in quelle ipotesi in cui, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso;

c) le prescrizioni di cui all’art. 119, comma 6, Cost. – che non consentono ai comuni, alle province ed alle regioni di ricorrere all’indebitamento per fare fronte a spese non d’investimento maturate dopo l’8 novembre 2001 – non si applicano ai commissari ad acta nominati dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 13 dicembre 2005, n. 2423, con richiami a Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/1973 e n. 23/1978; sulla possibilità di attivare eventuali "anticipazione di cassa", cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 1 settembre 2004, n. 8144);

d) poiché il comma 5 del predetto art. 159 TUEL dispone che i provvedimenti adottati dai commissari ad acta nominati in sede di giudizio di ottemperanza devono essere muniti dell’attestazione di copertura finanziaria "e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3", è evidente (cfr. Tar Sicilia, Catania, sent. n. 2003/2005) che il venir meno del vincolo alla disponibilità di quelle somme deciso dalla Corte Costituzionale – nel caso in cui l’Ente abbia emesso mandati di pagamento "a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso" – non può non valere anche per i commissari ad acta, i quali devono quindi preliminarmente verificare se l’Ente abbia rispettato le rigorose procedure previste dalla legge, prima di seguire qualsiasi altra alternativa.

Sicché, nel caso in cui tali procedure non siano state rispettate, e non siano disponibili altre somme, ne consegue che, sebbene come "extrema ratio", potranno essere utilizzate, al fine dell’esecuzione del giudicato, anche somme destinate ad altri fini nell’ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi (di singoli o della collettività) cui la P.A. è comunque chiamata a provvedere (anche, in casi eccezionali, pagamento di rate di mutui e di prestiti obbligazionari, espletamento dei servizi locali, ecc.); e ciò sotto il controllo del Giudice che, non a caso, è a tal fine investito ex art. 27 R.D. n. 1054/1924 di giurisdizione di merito (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 30 luglio 2008 n. 9).

Il commissario ad acta sopra indicato dovrà attenersi ai principi enunciati, se del caso richiedendo gli opportuni chiarimenti al giudice ed i provvedimenti di liquidazione, ed i conseguenti mandati di pagamento, dovranno trovare esecuzione con priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti del Comune.

Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i mandati di pagamento, e trasmetterli direttamente all’istituto tesoriere, presso il quale avrà nel frattempo depositato la propria firma.

Espletate tutte le operazioni – a conclusione delle quali, nel caso non sia stato già emesso dagli uffici competenti, potrà emettere egli stesso anche il provvedimento di liquidazione e il mandato relativo alle proprie competenze – invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati, sull’assolvimento del mandato ricevuto e sulla collaborazione ricevuta da parte dell’Amministrazione.

Si precisa infine che:

– l’Istituto tesoriere non può rifiutarsi di far depositare al commissario la propria firma;

– nel caso di mancanza di liquidità (cassa), l’Istituto tesoriere dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore del Comune, fino al totale soddisfo;

– i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 328 c.p. – "rifiuto di atti d’ufficio. Omissione"), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta nominato dal TAR di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre l’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita relazione sull’incarico svolto (anche con riguardo alla collaborazione ricevuta dagli Uffici comunali) e con nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti (specificati nel minimo e nel massimo secondo quanto previsto dal D.M. 30.5.2002).

In considerazione della condanna alle spese di cui sopra e del lasso di tempo trascorso, circa l’esito formale della pratica in argomento (implicanti l’accrescersi della posizione debitoria del Comune per interessi, spese di lite, eventuali compensi ed altro), il Collegio, visti l’art. 53 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e l’art. 1, comma 3, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, ritiene, altresì, opportuno trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti presso la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza (eventualmente anche ai fini di cui agli artt. 242 ss. D.P.R. 267/2000).

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Modica di eseguire il giudicato di cui in epigrafe, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Modica alle spese di giudizio che liquida in euro 700,00, oltre contributo unificato, Iva e cpa.

Nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, Commissario ad acta il Prefetto di Ragusa o il Funzionario dallo stesso designato, con riserva di liquidarne il compenso con separato decreto, su presentazione di nota spese.

Incarica la Segreteria di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti presso la Regione Siciliana per le valutazioni di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Gabriella Guzzardi, Presidente FF

Alba Paola Puliatti, Consigliere, Estensore

Giovanni Milana, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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