T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 17-01-2011, n. 67

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Il ricorrente Dott. S.C. ha partecipato alle prove scritte degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, svoltesi presso la Corte d’Appello di Messina nel dicembre 1997.

All’esito della correzione delle prove scritte il ricorrente ha conseguito una valutazione complessivamente negativa – avendo riportato la sufficienza solo per una delle tre prove scritte -, e di conseguenza non è stato ammesso alle prove orali.

Avverso tale valutazione negativa e la mancata ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, denunciando vizi di difetto di motivazione, di violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del R.D. 22.01.1934 n. 37, nonché di eccesso di potere sotto diversi profili.

L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto rigettarsi il ricorso.

All’odierna udienza pubblica il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e da accogliere.

Sono in particolare fondate le censure che si appuntano sul difetto di motivazione, con riferimento ai giudizi negativi espressi dalla Commissione esaminatrice sul compito di diritto civile e l’atto giudiziario del ricorrente, rispettivamente valutati con il voto di 18 il primo e con il voto di 28 il secondo, trattandosi di semplice punteggio numerico.

E’ sufficiente, ad avviso del Collegio, richiamare il consolidato orientamento di questa Sezione in base al quale l’onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non può essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, dovendo il voto numerico essere accompagnato da apposita motivazione, che dia contezza della rispondenza di ciascun elaborato ai criteri di valutazione preventivamente costituiti (cfr. ex multis TAR Catania, IV, 7 dicembre 2006, n. 2427; Idem 13 ottobre 2007, n. 1659; Id. 31 luglio 2008, n. 1455; Id. 09.12.2009, n. 2029; Idem, 30 luglio 2010, n. 3313; cfr. in termini anche Cons. Stato, V, 1 settembre 2009, n. 5145).

L’obbligo di motivazione delle valutazioni negative delle prove di un concorso deve infatti essere considerato come espressione del principio di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, sancito, a livello normativo, dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 e, ancora prima, dall’art. 97, comma 1, Costituzione, come tale applicabile a qualsiasi procedimento concorsuale (cfr. TAR Catania, IV, 14 settembre 2006, n. 1446).

Le commissioni esaminatrici che attribuiscono ai candidati un punteggio numerico negativo devono, pertanto, rispettare il dovere, imposto dal generale principio di trasparenza amministrativa, di rendere ricostruibile per il candidato bocciato il percorso logico seguito nella valutazione, consentendogli di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente; ciò che consente alle commissioni stesse di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell’Autorità giurisdizionale.

Nel caso di specie la commissione non ha provveduto ad individuare le carenze riscontrate nei due elaborati valutati negativamente, né ha predeterminato alcun criterio di valutazione dei compiti, non potendosi ritenere sufficiente ad integrare l’obbligo della motivazione il semplice richiamo, nel verbale n. 7 del 03.02.1998, dei criteri di cui all’art. 18 R.D. n. 37/1934 (conoscenza dei principi teorici e attitudine a farne applicazione ai casi pratici non disgiunti da logicità di argomentazioni e da una forma di esposizione corretta e tecnicamente idonea), senza poi l’indicazione su ciascun elaborato di un giudizio o di un segno di correzione che consenta di verificare se vi siano, e quali siano, i punti eventualmente ritenuti non rispondenti ai parametri di valutazione testè esposti.

Per quanto sopra esposto, dunque, nel caso di specie la commissione non ha provveduto a motivare adeguatamente la decisione di non ammettere il ricorrente alle prove orali, determinandosi in tal modo un evidente vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, di tal ché il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento di inidoneità del ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e con l’effetto della immediata riammissione alla selezione stessa, attraverso la rivalutazione motivata delle due prove insufficienti.

Restano assorbite le ulteriori censure non esaminate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere

Giuseppa Leggio, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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