Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-07-2012, n. 12791 Fondo di garanzia

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 29-6-2007 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da C.A. e D.N.C. avverso la decisione di primo grado di rigetto dello domanda di risarcimento danni riportati dal figlio minore in un incidente stradale con un veicolo rimasto sconosciuto proposta nei confronti di N.A., di cui essi avevano conosciuto le generalità quale proprietario del veicolo investitore, dopo la notifica dell’atto di citazione, dell’Assitalia e delle Ass.ni Generali, quale impresa designata dal F.G.V.S..

Propongono ricorso con un motivo C.A. e D.N. C..

Non presentano difese gli intimati.

Il Collegio invita il Consigliere relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22.

Il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato che nell’ipotesi prevista dall’art. 19, comma 1, lett. a abbia fatto richiesta all’impresa designata o all’istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l’assicuratore dei responsabile; nelle ipotesi di cui dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. a e b la preventiva richiesta del danno deve eseguirsi all’impresa designata a norma dell’art. 20 o alla Consap gestione autonoma F.G.V.S; il danneggiato è poi dispensato dall’onere della preventiva richiesta dei danno all’assicuratore, che costituisce condizione di proponibilità della domanda nei confronti sia dell’autore dell’illecito che del responsabile civile L. n. 1969 del 1990, ex art. 22 qualora dimostri l’incolpevole impossibilità di identificare l’assicuratore impossibilità protrattasi fino alla data dell’esperimento dell’azione risarcitoria, nel caso in esame con la proposizione della domanda riconvenzionale.

2. Il motivo è inammissibile per inadeguatezza del quesito di diritto. La Corte di appello ha ritenuto che , alla luce della L. n. 990 del 1960, art. 19 ai fini della proponibilità dell’azione, sia nella ipotesi della lettera a che della lettera b contemplate nel suddetto articolo, deve essere inviata una lettera di messa in mora sia alle Ass.ni Generali, quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, sia alla Consop. Inoltre la Corte ha affermato che gli attori, dopo aver appreso in udienza dal difensore del N. che il veicolo investitore non era coperto di assicurazione all’epoca del sinistro,non hanno provveduto nemmeno a precisare la propria domanda, specificando di agire ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. b.

3. Il quesito non è congruente con la motivazione della sentenza impugnata in quanto non censura la prima ratio decidendi, vale a dire l’affermazione che ai fini della proponibilità dell’azione non era idonea la sola lettera di messa in mora inviato alla Consap, ma era necessario inviare la messa in mora anche alla Impresa Designata.

Nulla per le spese del presente giudizio in assenza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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