T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 17-01-2011, n. 66

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Con il primo dei ricorsi in decisione, notificato il 9 settembre 2000 e depositato il successivo 14 settembre, il ricorrente Dott. A.F.C., titolare della omonima farmacia con sede in Misterbianco, ha impugnato i due decreti assessoriali, dei quali dichiara di sconoscere data e numero, con i quali, rispettivamente, sono stati banditi i concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche assegnate ai comuni della Provincia di Catania, vacanti e di nuova assegnazione, ed è stata revisionata la pianta organica delle farmacie assegnate al Comune di Misterbianco, con l’assegnazione al comune medesimo di due sedi di nuova istituzione.

Il ricorrente non ha dedotto specifiche censure avverso i predetti provvedimenti assessoriali.

Solo con la successiva costituzione di nuovo procuratore, avvenuta con atto depositato il 18.09.2006, parte ricorrente ha specificato di avere impugnato il decreto dell’Assessorato Sanità n. 24882 del 23.03.1998, che ha rideterminato la pianta organica delle farmacie del Comune di Misterbianco con l’assegnazione al comune medesimo di ulteriori due sedi di nuova istituzione, oltre alle nove già esistenti; e solo con atto notificato tra il 24.10.2008 ed il 06.11.2008 il ricorrente ha articolato censure di violazione dell’art. 1, comma 2, della legge 362/91 e di errata perimetrazione delle nuove sedi farmaceutiche.

Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato intimato ed i controinteressati Farmacia L.D. e Dr.ssa G.C..

Con il D.D.S. n. 0041/10 del 26.01.2010 l’Assessorato resistente ha approvato la pianta organica delle Farmacie del Comune di Misterbianco al 31.12.07 ed ha istituito la dodicesima sede farmaceutica urbana.

Avverso tale provvedimento, in parte qua, nonché avverso gli ulteriori atti indicati in epigrafe, il Dott. C. ha proposto il secondo dei ricorsi in decisione, sollevando censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 475/1968 nel testo modificato dalla l. n. 362/1991, nonché della l. n. 10/1991, eccesso di potere per irrazionalità e violazione dei criteri di legalità, trasparenza, buon andamento e ragionevolezza dell’azione della p.a., sviamento di potere.

Il ricorrente ha, in particolare, rilevato l’illegittimità della istituzione della 10^ sede farmaceutica per il mancato rispetto del criterio demografico, trattandosi, a suo dire, di sede localizzata in zona commerciale ed industriale con modesta presenza abitativa e residenziale (appena 1000 abitanti).

Ha rilevato inoltre una incompleta perimetrazione della 10^ sede, non essendo definito il confine tra la medesima sede e le sedi limitrofe.

Il ricorrente ha avanzato altresì domanda di risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi ed ha concluso chiedendo l’annullamento della pianta organica impugnata nella parte relativa alla istituzione della 10^ sede farmaceutica del Comune di Misterbianco.

L’Assessorato intimato ed il comune di Misterbianco, costituiti in giudizio, hanno chiesto rigettarsi il ricorso.

Il Comune ha inoltre eccepito l’inammissibilità del gravame sotto diversi profili.

All’odierna udienza pubblica i ricorsi sono passati in decisione.

Motivi della decisione

Rileva preliminarmente il Collegio che sussistono ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva che giustificano la trattazione congiunta dei ricorsi in epigrafe.

Il primo dei ricorsi in esame, recante il N. RG 3759/2000, è inammissibile.

E’ infatti tardiva l’impugnazione del decreto dell’Assessorato Sanità n. 24882 del 23.03.1998 di revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Misterbianco, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 16 maggio 1998.

Detto provvedimento non è stato tempestivamente impugnato dal ricorrente, essendo stato impugnato solo ora, con il presente ricorso; tuttavia, è dalla data della pubblicazione in G.U.R.S. che decorreva il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione, termine che, alla data della notifica del ricorso in epigrafe – 9 settembre 2000 – risulta abbondantemente scaduto.

Quanto all’impugnazione del decreto assessoriale con il quale sono stati banditi i concorsi per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche assegnate ai comuni della Provincia di Catania (D.A.n. 32220 del 27.06.2000), il ricorso è generico, poiché il ricorrente ne ha genericamente denunciato l’illegittimità, senza dedurre specifiche censure avverso detto provvedimento.

Quanto al ricorso n. RG 802/2010, con esso viene impugnato il D.D.S. n. 0041/10 del 26.01.2010, con il quale l’Assessorato Sanità ha approvato la pianta organica delle farmacie del Comune di Misterbianco, nella parte relativa all’istituzione ed individuazione della 10^ sede farmaceutica urbana.

Il ricorso è inammissibile per la mancata impugnazione nei termini del decreto dell’Assessorato Sanità n. 24882 del 23.03.1998, atteso che è con tale provvedimento che l’Assessorato resistente ha istituito la 10^ sede farmaceutica del Comune di Misterbianco e non con il D.D.S. n. 0041/10, ora impugnato, che istituisce la dodicesima sede farmaceutica urbana.

Ne consegue che nessuna utilità potrebbe trarre il ricorrente dall’eventuale accoglimento del ricorso in esame, poiché la 10^ sede farmaceutica del Comune di Misterbianco resterebbe comunque legittimamente istituita e messa a concorso.

In ogni caso, anche nel merito il ricorso è infondato.

Il ricorrente si duole che il parametro demografico non sarebbe stato rispettato con riferimento all’istituzione della predetta 10^ sede farmaceutica, sostenendo che la zona in cui detta sede è localizzata avrebbe una modesta presenza abitativa e residenziale, di appena 1000 abitanti rispetto ai 4000 previsti dall’art. 1 della L. n. 475/1968.

La censura non può essere condivisa.

Il criterio demografico, l’unico criterio normativo indicato dall’art. 1 del D.P.R. 2181971 n. 1275 per la revisione della pianta organica delle farmacie (" si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune, nell’anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, pubblicati dall’Istituto centrale di statistica"), è stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza nel senso della valutazione complessiva della popolazione residente.

L’art. 1 l. n. 475 del 1968, come modificato dall’art. 1 l. 362 del 1991, relativo all’adozione del criterio demografico per la revisione delle sedi farmaceutiche, inoltre non attribuisce ad ogni farmacia un numero determinato di abitanti (sicché impropriamente si parla di "bacino d’utenza" di ogni singola sede farmaceutica), ma indica il rapporto numerico con riguardo alla popolazione complessiva del Comune, per l’ovvia considerazione che ogni cittadino può accedere a qualunque esercizio farmaceutico.

La giurisprudenza è, infatti, costante, nel ritenere, che al fine di soddisfare l’esigenza dell’assistenza sanitaria della popolazione, la legge non fissi criteri rigidi, attribuendo ad ogni farmacia un numero determinato di abitanti, in quanto il rapporto numerico è stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede, rientrando quindi nella discrezionalità dell’amministrazione consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in zone frequentate, per motivi di lavoro, di affari, anche da chi non vi ha la residenza (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 25 agosto 1999, n. 1681; e più di recente TAR Catanzaro, sez. II, 7 aprile 2010, n. 413).

Parte ricorrente si lamenta poi della perimetrazione della 10^ sede farmaceutica, che assume illegittima perché non sarebbe definito, e a suo dire sarebbe impossibile delimitarlo, il confine tra la medesima sede e le sedi limitrofe, tra cui la farmacia del ricorrente.

Anche tale censura va disattesa, in quanto, a parte la sua genericità, la perimetrazione delle sedi non comporta l’assegnazione a ciascuna farmacia di una precisa ubicazione, bensì identifica solo la porzione di territorio comunale entro cui deve essere ubicato ciascun esercizio, mentre la valutazione delle situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, essendo rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non è sindacabile se non in termini di macroscopica illogicità o carenza di motivazione (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 14 gennaio 2005, n. 61) che nel caso di specie non sono ravvisabili.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta),

previa riunione dei ricorsi in epigrafe,

– dichiara inammissibile il ricorso n. 3759 del 2000;

– dichiara inammissibile il ricorso n. 802 del 2010, e comunque lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida nella misura di Euro 2000/00 (duemila/00), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Rosalia Messina, Presidente

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

Giuseppa Leggio, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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