Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-01-2013) 30-01-2013, n. 4687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Genova ha "respinto" (rectius dichiarato non sussistenti le condizioni per l’accoglimento del) la richiesta di estradizione formulata in data 6.12.2011 dalla Federazione Russa nei confronti del cittadino russo Y.M., in relazione ai fatti di cui al mandato di cattura emesso il 22.9.2009 dal Tribunale di Taganrog.

La Corte distrettuale ha rilevato che analoga richiesta, basata sul medesimo titolo custodiale, era già stata respinta dalla propria precedente sentenza del 9.12.2010, divenuta irrevocabile, e che la nuova richiesta non introduceva elementi di novità, in definitiva essendo basata sulla contestazione della già giudicata inefficacia del medesimo mandato di cattura (a seguito delle peculiari e complesse vicende del procedimento russo).

2. Il procuratore generale ricorre con unico motivo articolato che viene così enunciato : "erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 12 e 13 della Conv. Europea di estradizione; motivazione "erronea" e contraddittoria; travisamento "della prova e delle risultanze".

In definitiva, la parte pubblica ricorrente sostiene che quel provvedimento cautelare, per affermazione dell’autorità russa che accompagnava la rinnovata richiesta, sarebbe tuttora efficace, a prescindere in particolare dall’annullamento che (secondo quella che il ricorrente qualifica una inadeguata traduzione presente in atti) "pareva" evincibile dalla sentenza 26.3.2010 del medesimo Tribunale.

Questa attestazione di permanente efficacia si sottrarrebbe ad alcuna autonoma valutazione del giudice nazionale dello Stato richiesto e costituirebbe l’elemento di novità, idoneo a superare il peculiare giudicato allo stato degli atti, proprio della disciplina convenzionale.

2.1 La difesa ha presentato una memoria di confutazione degli argomenti del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato, nei termini che seguono.

3.1 Non è discusso (risultando argomentato dettagliatamente dalla Corte genovese e non contestato nel ricorso) che la rinnovata richiesta di estradizione si basi esclusivamente sul medesimo provvedimento cautelare originario (mandato di cattura 22.9.2009), già unico oggetto delle va lutazioni contenute nella precedente sentenza della Corte distrettuale (con giudizio di inidoneità a fondare la richiesta di consegna). La sentenza genovese 9.12.10, che in particolare dava conto anche del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Rostov in data 26.8.2010 (dal quale si evinceva un apprezzamento negativo sulla ricorribilità allo stato delle condizioni per la custodia cautelare dell’odierno estradando), è divenuta irrevocabile perchè non impugnata.

Nella sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la Corte d’appello ha evidenziato che: gli unici elementi documentali di novità rispetto alla situazione preesistente sono favorevoli all’estradando, consistendo in particolare nella sentenza del tribunale regionale di Rostov in data 16.11.2010 (di annullamento definitivo di precedente sentenza di condanna); e soprattutto, le successive richieste dell’autorità della Federazione Russa non hanno dato alcuna informazione in ordine ai numerosi provvedimenti giurisdizionali intervenuti dopo il mandato 22.9.2009 e favorevoli al medesimo estradando, non confrontandosi con il loro contenuto, e di fatto limitandosi ad una locuzione ("tale delibera non è mai stata nè abrogata nè sostituita") che, avuto riguardo alla peculiarità delle successive vicende ed all’espressa valutazione sul punto contenuta nella propria precedente irrevocabile sentenza, doveva considerarsi assolutamente generica e, comunque, inidonea a costituire elemento nuovo su cui poggiare una diversa decisione.

Il ricorso, in realtà, non contesta, tantomeno nel merito, i dati documentali relativi ai vari provvedimenti giurisdizionali e alla loro interpretazione (nei cui confronti non viene svolta alcuna specifica critica di merito o di legittimità), ma si limita in definitiva a richiamare la locuzione appena sopra ricordata per sostenerne, in termini sostanzialmente assertivi, il requisito di novità decisiva a superare l’apprezzamento precedente.

3.2 Deve quindi prendersi atto che nel caso di specie vi è un rinnovato apprezzamento di merito della Corte distrettuale sull’inidoneità del titolo costituito dal mandato di cattura 22.9.2009 a legittimare la consegna, anche a seguito della nuova richiesta (p. 6 penultimo capoverso). Si tratta di un apprezzamento specifico, sorretto da motivazione immune sia dai vizi logici soli rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) che da vizi di legittimità (laddove spiega perchè, nel contesto della complessa vicenda e dei dati di fatto conosciuti nella procedura estradizionale, la mera generica locuzione contenuta nella seconda richiesta estradizionale non possa costituire efficace attestazione formale dell’autorità richiedente in ordine all’attuale idoneità del titolo azionato a fondare la pretesa di consegna).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013

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