Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-01-2013) 30-01-2013, n. 4684

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.C. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 9 ottobre 2012 del Tribunale del riesame di Roma, il quale, su richiesta di riesame (avverso la misura della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza 22 settembre 2012 del Tribunale di Frosinone) depositata in cancelleria il 3 ottobre 2010, ha confermato il provvedimento impugnato, depositando peraltro motivazione e dispositivo della decisione deliberata in data 19 ottobre 2012.

I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Il difensore, depositato sia l’avviso del 03/10/2012 di fissazione dell’udienza di riesame, sia l’avviso del 22/10/2012 di deposito del dispositivo accoglimento del presente ricorso, ha concluso chiedendo la dichiarazione di nullità dell’ordinanza emessa nei confronti del P. (dal Tribunale di Frosinone in data 22/09/2012) e, per l’effetto, l’immediata cessazione dell’efficacia della misura della custodia cautelare in carcere, con richiesta di immediata liberazione, atteso che il dispositivo del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame dell’ordinanza de quo risulterebbe essere stato reso e depositato nella cancelleria da parte del Tribunale di Roma, Sezione Speciale Riesame, in violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, per mancata osservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.

Il motivo non è per nulla fondato.

Infatti, ferma la regola che la perdita di efficacia della misura cautelare personale non si realizza qualora la decisione sulla richiesta di riesame, completa di motivazione, sia depositata oltre il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 309 cod. proc. pen., comma 10, a condizione però che il Tribunale del riesame abbia deliberato e depositato il relativo dispositivo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, nella specie, risulta proprio (a pag. 54 degli atti) che il dispositivo in questione è stato depositato il giorno 11 ottobre 2012 con conseguente efficacia della misura cautelare personale disposta (cass. pen. sez. 5, 48557/2011 Rv. 251699 Massime precedenti Conformi: N. 5624 del 1999 Rv. 214702, N. 38105 del 2006 Rv. 235760).

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

Inoltre, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposta, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato è ristretto, per l’inserimento nella cartella personale.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013

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