Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-01-2013) 30-01-2013, n. 4683 Archiviazione

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Svolgimento del processo

1. F.V.G. ricorre, a mezzo del difensore, avverso il decreto con il quale il GIP di Sanremo in data 31.8.2011 ha disposto de plano l’archiviazione del procedimento per i reati di cui agli artt 594 e 612 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 recante il n. 3369/11 PM, enunciando unico motivo di violazione del contraddittorio, per la mancata comunicazione della richiesta di archiviazione.

La ricorrente precisa che l’atto che è stato fascicolato autonomamente era in realtà solo un seguito a precedente denuncia querela contro ignoti, presentata il 5.11.2009 (e, secondo la ricorrente, rubricato al n. 2665/09/44 e quindi al 1440/10/21): in tale atto originario vi era la richiesta espressa di avere notizia dell’eventuale richiesta di archiviazione. L’integrazione della querela, presentata il 21.7.2011, indicava alcuni dei possibili autori dei reati oggetto della precedente denuncia querela e anche per il suo seguito non avrebbe potuto essere che efficace l’originaria richiesta di informazione.

2. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento senza rinvio del decreto.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato, allo stato degli atti.

Si controverte in questa sede solo della sussistenza dell’obbligo di informare la persona offesa della richiesta di archiviazione che ha condotto al decreto impugnato.

Orbene, effettivamente dagli atti risulta che nell’originaria denuncia querela del 5.11.2009 la F. aveva chiesto di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione; l’atto del 21.7.2011 esplicitava con chiarezza trattarsi di seguito a tale originaria querela (oltretutto non potendo in sè essere esaustivo perchè, appunto, il suo significato in termini di fatto denunciato e di valore probatorio richiedeva un apprezzamento congiunto con la precedente denuncia, tale atto in definitiva risolvendosi nell’indicazione di nominativi conosciuti in tempi successivi).

Irrilevanti le ragioni dell’avvenuta autonoma fascicolazione, è indubbio che la richiesta del 5.11.2009 avesse piena e permanente efficacia, trattandosi non di successiva e altrettanto autonoma denuncia querela ma, e con espresse dichiarazione e precisazione, di mero seguito a quella originaria.

Pertanto, non essendo stata data comunicazione della richiesta di archiviazione, il decreto deve essere annullato senza rinvio, mentre gli atti vanno restituiti al pubblico ministero per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Sanremo per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013

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