Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 25-01-2013, n. 4116 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Si rileva la ricorrenza di un errore materiale nel dispositivo della sentenza n 26/2012 (R.G. n 3566/2012) emessa da questa Corte di legittimità in data 12-1-2012, su ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia. In particolare, il Giudice cui andavano trasmessi gli atti per l’ulteriore corso a seguito del disposto annullamento senza rinvio risulta individuato in dispositivo nel Tribunale di Grosseto, anzichè, in base alla competenza e secondo quanto indicato in motivazione, nel Tribunale di Brescia.

2. Pertanto, ai sensi dell’art. 130 c.p.p., deve disporsi la correzione mediante sostituzione dell’indicazione inesatta dell’autorità Giudiziaria destinataria della trasmissione degli atti con quella conforme alla competenza e a quanto indicato nella motivazione della sentenza. L’ordinanza di correzione dovrà essere annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’atto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dispone la correzione della sentenza n 26/2012 in data 12-1-2012 nel senso che ove nel dispositivo è scritto "Tribunale di Grosseto" debba leggersi "Tribunale di Brescia".

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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