Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-01-2013) 12-07-2013, n. 30203

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.M. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in data 8.2.012 con la quale il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava la penale responsabilità del predetto per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13 in quanto, il 11.12.08, si poneva alla guida della propria autovettura Smart privo di patente perchè revocata dal prefetto di (OMISSIS) in data (OMISSIS).

A sostegno del ricorso denuncia vizio di motivazione dell’impugnata sentenza in quanto il giudice di merito non aveva tenuto conto della sentenza in data (OMISSIS) con la quale il Giudice di pace presso il Tribunale di Roma aveva revocato l’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida emessa il (OMISSIS) e disposto la restituzione della patente stessa all’imputato. Di conseguenza, contrariamente a quanto riferito dagli agenti operanti, il ricorrente non guidava con patente revocata essendo stato il provvedimento di revoca annullato prima del controllo stradale effettuato dalla Polizia.

Il ricorso è fondato. Dal verbale di udienza 12.10.012 nel procedimento davanti al Giudice di pace risulta che l’imputato, tramite il difensore, ha avanzato richiesta di revoca dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida in data (OMISSIS), e che, in accoglimento di tale istanza, il Giudice di pace ha revocato l’ordinanza disponendo la restituzione della patente al P..

Il Giudice gravato non ha tenuto conto di tale risultanza pur essendo stata prodotta in udienza la revoca della patente, intervenuta in data anteriore al controllo della PG operante. La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Roma che dovrà decidere previo esame della documentazione relativa al provvedimento di revoca dell’ordinanza prefettizia di sospensione della patente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *