Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 08-07-2013, n. 28910

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Svolgimento del processo

1.1 Con sentenza del 10 Ottobre 2011 la Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Macerata – Sezione Distaccata di Civitanova Marche – del 27 luglio 2009 (con la quale E.M., imputato dei reati di violazione della legge urbanistica (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. b)), edilizia (artt. 64, 65, 71 e 72 del medesimo D.P.R.) ed antisismica (artt. 93, 94 e 95 stesso D.P.R.) era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 7.200,00 di ammenda con contestuale ordine di demolizione delle opere abusive), confermava la detta sentenza.

1.2 A detta conclusione la Corte territoriale era pervenuta disattendendo la tesi difensiva incentrata sulla precarietà della costruzione e sulla natura pertinenziale delle opere. La Corte distrettuale respingeva anche la tesi della estinzione dei reati per prescrizione, per un verso, ritenendo inattendibili le dichiarazioni testimoniali di E.C. e M.S. in ordine alla data di ultimazione delle opere (da costoro collocata nell’autunno del 2005) e, per altro verso, ritenendo verosimile la data dell’accertamento di P.G. ((OMISSIS)) anche in relazione ai rilievi fotografici attestanti lo stato recentissimo dei lavori rispetto alla data del sopralluogo.

1.3 Propone ricorso l’imputato a mezzo del proprio difensore deducendo, con un primo motivo, manifesta illogicità della motivazione e/o carenza di essa, per avere la Corte distrettuale escluso irragionevolmente la precarietà delle opere non necessitanti, quindi, di permesso di costruire e la natura pertinenziale delle opere medesime. Secondo la difesa la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto di una congerie di dati offerti dalla difesa e dimostrativi della tesi della precarietà delle opere.

Analogo vizio motivazionale denuncia il ricorrente con riferimento alla mancata declaratoria della prescrizione, insistendo in ogni caso, in questa sede, per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di opere ultimate tra il settembre e l’ottobre del 2005.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte, quanto al primo motivo, che lo stesso è manifestamente infondato: la Corte territoriale, riprendendo le articolate considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla natura dei lavori, alla consistenza delle opere ed alla tecnica costruttiva, ha condivisibilmente escluso sia la asserita precarietà dell’opera, sia la loro natura pertinenziale. Sotto il primo profilo può aggiungersi, rispetto a quanto correttamente affermato dalla Corte, che per definire precaria una costruzione, come tale non assoggettata a permesso di costruire, è necessario che si tratti di opera destinata ad un uso realmente ed intrinsecamente precario per finalità specifiche, contingenti e limitate nel tempo, senza che rilevi in contrario nè la temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dall’utilizzatore, nè le caratteristiche tecnico-costruttive quali la smontabilità o la non infissione al suolo (in termini Cass. Sez. 3 21.3.2006 n. 20189, Cavallini, Rv. 234325; Cass. Sez. 3 25.2.2009 n. 22054, Frank, Rv.

243710). Inoltre è doveroso sottolineare che in ogni caso la eventuale precarietà dell’opera non assume alcuna rilevanza ai fini della esclusione dei reati antisismici ed edilizi (contestati all’odierno ricorrente), attesa la natura formale dei reati e soprattutto in considerazione della finalità di attuare il controllo preventivo del territorio da parte della P.A., avente per oggetto comunque tutte le costruzione realizzate in zone sismiche (Cass. Sez. 3 3.7.2007 n. 37322, Borgia e altro, Rv. 237842; Cass. Sez. 3 9.7.2008 n. 38405, Di Benedetto e altro, Rv. 241288).

2. Per quanto riguarda il concetto di pertinenza, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è richiesto che l’opera abbia una propria individualità, che sia oggettivamente preordinata a soddisfare le esigenze di un edificio principale legittimamente edificato, che sia sfornita di autonomo valore di mercato, che abbia ridotte dimensioni, che sia insuscettibile di destinazione autonoma e che non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (v. da ultimo, Cass. Sez. 3 30.5.2012 n. 25669, Zeno e altro, Rv. 253064).

3. Rileva il Collegio che la Corte distrettuale si è uniformata – richiamando del resto le argomentazioni ben più approfondite del Tribunale – ai suddetti principi sicchè le censure del ricorrente, che peraltro sono reiterative di quelle già sollevate con l’atto di appello e valutate congruamente dalla Corte, sono inammissibili per del tutto inconsistenti.

4. Diversa risposta deve darsi, invece, alle censure rivolte al giudice distrettuale circa la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.

4.1 In effetti, sul punto, la motivazione data dalla Corte di Appello è manifestamente illogica soprattutto laddove ritiene inattendibili le dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa secondo i quali le opere sarebbero state ultimate nell’autunno del 2005. Va, anzitutto, precisato che l’onere dimostrativo della data di commissione di un reato, in caso di incertezza, grava sulla pubblica accusa e non sull’imputato, con la conseguenza che, in mancanza di una prova certa sulla data di commissione del reato in applicazione del principio del favor rei deve essere dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione (in termini, Cass. Sez. 2 24.5.2006 n. 19572, Rinaldi, Rv. 233835). Vanno, poi, richiamate le regole interpretative più volte enunciate da questa Corte, secondo le quali, quando vi sia incertezza circa il "tempus commissi delicti", il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l’imputato, in quanto il principio "in dubio pro reo" trova applicazione anche in tema di cause di estinzione del reato, con la conseguenza che questo va ritenuto consumato alla data più risalente (Cass. Sez. 3 3.12.2009 n. 8283, Ilacqua ed altro, Rv. 246229; Cass. Sez. 3 17.10.2007 n. 1182, Olia ed altro, Rv. 238850; Cass. Sez. 4 9.5.2003 n. 37432, Munti ed altri, Rv. 225990).

4.2 La motivazione della Corte non appare rispettosa dei detti criteri interpretativi, non tanto con riferimento alla ritenuta inattendibilità dei testi addotti dalla difesa – anche se l’affermazione della Corte appare, al riguardo, caratterizzata da apoditticità – quanto per aver di fatto investito dell’onere probatorio circa una diversa data di commissione dei reato, l’imputato, in aperto contrasto con le regole che indicano l’accusa pubblica quale parte gravata del relativo onere.

4.4 Tale vizio motivazionale imporrebbe un annullamento con rinvio che, tuttavia, appare superfluo in relazione alla maturata prescrizione del reato. E’ certo, Infatti, che anche a voler escludere quale data di ultimazione delle opere il settembre – ottobre 2005, in ogni caso alla data odierna, rispetto alla data di accertamento del fatto indicata nel 12 luglio 2007, è decorso il termine prescrizionale massimo pari ad anni cinque, senza che medio tempore siano intervenute sospensioni del corso della prescrizione 4.5 Vale, sul punto, il principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte secondo il quale nella ipotesi di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di appello è solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p., non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Cass SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 2 20.11.2003 n. 47383;

Cass. Sez. 4 20.1.2004 n. 18641).

5. La sentenza impugnata – alla stregua delle considerazioni che precedono – va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

5.1 Va disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Regione Marche per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della sentenza alla Regione Marche.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013

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