Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 08-07-2013, n. 28909 Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1.1 Con sentenza del 10 novembre 2011 il Tribunale di Verona dichiarava nono doversi procedere nei confronti di Q. G., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 2, comma 2, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

1.2 Riteneva il Tribunale che il reato contestato, alla luce della intervenuta depenalizzazione operata con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, doveva considerarsi un mero illecito amministrativo: da qui la formula di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

1.3 Propone ricorso il Pubblico Ministero denunciando violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale perchè la condotta contestata continuava a mantenere valenza penale anche dopo la riforma intervenuta con il D.Lgs. n. 205 del 2010.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso è fondato: va premesso che al Q. era stata contestata la violazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, per l’avvenuto smaltimento di rifiuti non pericolosi di natura eterogenea aventi un codice C.E.R. diverso da quello indicato nel formulario di trasporto (reato commesso il (OMISSIS)). Secondo l’interpretazione del Tribunale tale condotta, oggi trasfusa nel D.Lgs. n. 205 del 2010, che ha introdotto la scheda SISTRI in luogo del codice CER, non costituisce più reato ma illecito amministrativo, residuando la condotta penalmente rilevante solo nell’ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI. 2. A ben vedere la nuova normativa introdotta dal D.Lgs. n. 205 del 2010, ha istituito la scheda SISTRI in sostituzione del precedente formulario: tuttavia la piena operatività del nuovo sistema di trasporto dei rifiuti è stata postergata ex D.M. 2 dicembre 2010, all’1 giugno 2011 con conseguente rinvio delle sanzioni penali ivi previste che continuano, pertanto, a permanere inalterate rispetto alla disciplina precedente. Di seguito a tale D.M. è intervenuto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 6, che ha ulteriormente differito al 15.12.2011 – 9.2.2012 l’effettiva operatività della scheda SISTRI. 3. Di conseguenza, anche al fine di evitare un pericoloso vuoto normativo con possibile contrasto con il precetto costituzionale di cui all’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza), la condotta contestata al QUADRARA doveva ritenersi ancora punibile penalmente posto che l’operatività del sistema SISTRI non era ancora entrata a regime.

4. La motivazione offerta dal Tribunale è dunque errata sotto il profilo giuridico per inosservanza del precetto penale: tale vizio motivazionale imporrebbe un annullamento con rinvio che, tuttavia, appare superfluo in relazione alla maturata prescrizione del reato, essendo trascorsi ad oggi oltre cinque anni dalla data di consumazione del reato.

5. Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2013

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