Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 24-07-2012, n. 13040 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caraceiolo, ietti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Bologna ha accolto l’appello del comune di Molinella – appello proposto contro la sentenza n. 113/06/10 della CTP di Bologna che aveva accolto il ricorso della contribuente "Apofruit Italia soc. coop agricola"- ed ha così confermato l’avviso di diniego di rimborso ICI (per l’anno d’imposta 2003) emesso dal comune di Molinella in relazione a fabbricati ritenuti dalla contribuente strumentali per l’attività agricola e perciò esenti da ICI. La sentenza della CTR è motivata nel senso che il D.L. n. 159 del 2007, di interpretazione autentica del D.L. n. 557 del 1993, art. 9 comma 3 bis, siccome posteriore alla vicenda per cui è causa, non può esserle applicato; ed inoltre nel senso che gli immobili in relazione a cui si chiede il rimborso non possono essere considerati strumentali all’attività agricola, siccome classificati catastalmente come A/3 e D/8.

La cooperativa contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Amministrazione comunale si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione della L. n. 1249 del 1993, art. 1; del D.L. n. 557 del 1993, e del D.P.R. n. 139 del 1998, art. 1, la cui soluzione di rigetto consente di ritenere assorbito il motivo che precede, siccome rivolto contro autonoma ratio della decisione e perciò comunque inidoneo a determinarne la cassazione) la parte ricorrente si duole del fatto che la Commissione Regionale abbia recepito acriticamente l’indirizzo giurisprudenziale sancito con la sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 18565/2009, perciò ritenendo non idonee ai fini di consentire l’esenzione dall’ICI le classificazioni catastali diverse da A/6 e D/10.

Il motivo appare inammissibilmente proposto ai sensi dell’art. 360 bis, avendo il giudice del merito deciso le questioni di diritto a lui sottoposte in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e senza che l’esame dei motivi offra elementi per mutare l’orientamento in questione. Si tratta infatti di indirizzo anche successivamente confermato e ormai uniforme.

Per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17054 del 21/07/2010: "Il Comune, relativamente ai fabbricati iscritti in catasto, deve applicare l’imposta comunale sugli immobili (ICI), attenendosi ai criteri fissati nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, senza essere autonomamente legittimato all’impugnativa della rendita, nè può riconoscere l’esclusione dall’imposta se sussistano i caratteri di ruralità per i predetti immobili – come invece ritenuto dalla circolare dell’Agenzia del Territorio 26 febbraio 2010 n. 10933 nella parte in cui afferma che "i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile (…) sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile" – poichè tale possibilità, oltre a rivelarsi incompatibile col predetto difetto di legittimazione, risulterebbe, in via di principio, sovvertitrice dei criteri legali fissati nell’art. 5, comma 2, cit. (Nella specie, è stata esclusa la possibilità di riconoscere carattere di ruralità ad immobili appartenenti ad una cooperativa agricola, iscritti in catasto alle categorie A/4 e D/l, destinati ad operazioni di manipolazione, trasformazione e conservazione delle uve, in continuazione dell’attività agraria dei singoli coltivatori, soci della cooperativa)".

il diverso ed isolato orientamento espressosi con Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24299 del 18/11/2009 ("In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato di una società cooperativa che, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, sia utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci, ha le caratteristiche di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, e non è, quindi, soggetto ad imposta, in quanto il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 27 febbraio 2009, n. 14, interpretando autenticamente il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), – contenente la definizione di fabbricato rilevante ai fini dell’applicazione dell’ICI – stabilisce che detto articolo va inteso nel senso che non si considerano tali le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, aventi i requisiti di ruralità di cui al predetto art. 9") è in realtà riferibile esclusivamente ai fabbricati non iscritti in catasto e con riferimento ai quali anche Cass. S.U. Sentenza n. 18565 del 2009 aveva evidenziato (in motivazione) chef’Per fabbricati non iscritti in catasto, invece, l’accertamento della "ruralità" può essere direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come "fabbricato rurale": in questo caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e 3 bis".

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità. Roma, 10 aprile 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite possono essere compensate tra le parti, atteso che è recente la soluzione giurisprudenziale della questione qui controversa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *