Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 24-07-2012, n. 13039 Accertamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.

Osserva:

La CTR di Ancona ha respinto l’appello di B.U., appello proposto contro la sentenza n. 59/05/2007 della CTP di Ascoli Piceno che aveva pure respinto il ricorso della predetta contribuente contro avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno 2002, avviso emesso a seguito di PVC della GdF adottato in considerazione di indagini sui conti correnti bancari e postali della contribuente stessa.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’accertamento aveva fatto espresso rinvio al processo verbale di constatazione, dal quale risultava che la B. aveva rilasciato dichiarazioni, in considerazione delle quali la GdF aveva qualificato come redditi di capitali i movimenti bancari privi di giustificazione. D’altronde, la contribuente aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, sicchè il rinvio al PVC doveva considerarsi "del tutto legittimo ed esaustivo" come motivazione dell’accertamento.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, artt. 32 e 37) la ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito non abbia tenuto conto del fatto che dalle anzidette norme "risulta evidente che le eventuali movimentazioni non giustificate sui conti in questione non vanno riferite al soggetto titolare del conto ma vanno semmai riferite alla società, costituendo quindi materia di accertamento non in capo al terzo…ma solo in capo alla società".

Ma, donde si ricavi il principio che la ricorrente da per acclarato non è chiaro affatto, atteso che è la stessa ricorrente a dare atto nel ricorso introduttivo di questo grado che "l’attivita di verifica prendeva, altresì, in esame i conti correnti bancari inerenti i rapporti intestati alla B. o a lei riconducibili". Non vi è perciò ragione per presumere che siano riconducibili alle società amministrate dalla B. i movimenti bancari risultanti sui conti intestati a quest’ultima, potendosi semmai accettare che competa alla B. medesima la facoltà di dare dimostrazione di siffatta circostanza, dimostrazione che però la parte contribuente non ha tentato di dare in alcun modo.

Quanto al secondo motivo (improntato a vizio di motivazione) esso appare manifestamente inammissibile, non avendo la parte ricorrente indicato il fatto decisivo e controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe da considerarsi inidonea.

In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità Roma, 25 marzo 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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