Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 24-07-2012, n. 13037 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte 18/01/10 del 1 marzo 2010 che accoglieva l’appello del contribuente affermando la spettanza all’Ing. P.I. del rimborso IRAP relativamente agli anni 1998 – 2004.

2. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

3. Il ricorso appare inammissibile.

La Amministrazione sostiene – per la prima vota in sede di ricorso per cassazione l’avvenuta decadenza del contribuente del diritto al rimborso essendo decorsi i termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Si tratta però di eccezione "in fatto" dedotta per la prima volta avanti a questa Corte senza che la fondatezza emerga dalla sentenza impugnata.

Il Collegio ha condiviso la relazione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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