Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 24-07-2012, n. 13034 Accertamento Avviso di accertamento Decisioni delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 135/32/09, depositata il 24 novembre 2009, con la quale, accolto in parte l’appello di G. C. contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef, Irap ed Iva per il 2002 veniva accolta parzialmente. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il ricarico per le merci cedute era eccessivo secondo i dati riscontrati dalle scritture contabili, e che le ore lavorate d’inverno come artigiano idraulico erano decisamente meno rispetto a quelle delle altre stagioni, giusta anche la documentazione fornita dall’interessato. C. resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che il contribuente aveva chiesto l’annullamento dell’atto impositivo col ricorso in opposizione e non la rideterminazione dei ricavi con la conseguente misura delle imposte, sicchè il giudice di appello pronunciava cadendo nel vizio di ultrapetizione, anche perchè non poteva stabilire l’entità dei ricavi stessi in misura inferiore a quelli indicati nella dichiarazione del reddito.

Il motivo è infondato, in quanto, com’è noto, dalla natura del processo tributario – il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione- merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, come nella specie, anche se l’ammontare dei ricavi dichiarati non poteva essere stabilito in misura inferiore (Cfr.

anche Cass. Sentenze n. 15825 del 12/07/2006, n. 28770 del 2005).

Tuttavia la motivazione della sentenza impugnata non può essere rettificata in tal senso nel caso in esame, posto che la ricorrente non ha riportato il tratto del ricorso introduttivo inerente alla questione, nè quello delle controdeduzioni in appello con cui avrebbe contestato adeguatamente la pretesa del contribuente in ordine alla misura dei ricavi indicati nella dichiarazione del reddito.

3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

4. Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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