Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 24-07-2012, n. 13032 Accertamento

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Svolgimento del processo

1. A.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, sez. stacc. di Salerno, n. 187/12/09, depositata il 13 luglio 2009, con la quale, rigettato l’appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpef, Irap ed Iva per il 2002 veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto impositivo si basava sugli studi di settore, che costituivano prova presuntiva, senza che A., che si era discostato parecchio da essi, avesse fornito elementi di prova sul suo assunto, se non in modo generico. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso, mentre il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di norme di legge e vizio di motivazione, in quanto la CTR non considerava che i parametri applicati dall’ufficio sono astratti, e dovevano essere contemperati dalle effettive condizioni in cui la macelleria gestita si trovava, e cioè con numerosi supermercati ed esercizi similari nella zona; la contrazione delle vendite; la recessione del mercato.

Il motivo è infondato, in quanto, com’è noto, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, come nella specie, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendo basarsi anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una "grave incongruenza", espressamente prevista dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies aggiunto dalla Legge di Conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62-sexies cit., non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel caso in esame (V. pure Sez. Sentenza n. 26635 del 18/12/2009).

3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia vizio di motivazione, giacchè il giudice del gravame non indicava le ragioni, per le quali ometteva di esaminare la questione attinente alla carente motivazione dell’atto impositivo circa il calcolo della maggiorazione ed il criterio seguito col prodotto informatico GERICO. La censura è nuova, perchè non dedotta in secondo grado, ed inoltre generica, posto che non è stato riprodotto il tratto del ricorso in appello con cui la questione sarebbe stata devoluta al giudice di secondo grado, con la conseguenza che il motivo è inammissibile.

4 . Quindi anche in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche svolte dal giudice di appello, le doglianze del contribuente non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde queste vanno complessivamente condivise, con il conseguente rigetto del ricorso.

5. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito, alle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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