Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-01-2013) 31-05-2013, n. 23669

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22/9/2011 il Tribunale di Catania condannava I.C. per la contravvenzione di cui all’art. 116 C.d.S., per guida senza patente di un’auto (acc. in (OMISSIS)).

All’imputato veniva irrogata la pena di Euro 2.400= di ammenda.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello, successivamente qualificato ricorso per cassazione, il difensore dell’imputato, lamentando:

2.1. la mancata assoluzione dalla contravvenzione contestata, non essendo stato accertato con sicurezza che l’imputato non avesse una patente di guida rilasciata dallo Stato di nascita, la (OMISSIS);

2.2. il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 613 c.p.p., comma 1, in quanto è stato proposto da un difensore (Avv. L S) non iscritto nell’Albo speciale della Corte di Cassazione.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000), nonchè al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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