Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-01-2013) 31-05-2013, n. 23668

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 17/9/2009 il Tribunale di Brindisi condannava V.G. per il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, per avere reso false dichiarazioni sul reddito nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio (acc. il (OMISSIS)).

All’imputato veniva irrogata la pena di mesi 8 di reclusione.

Al V. veniva addebitato di avere, nella predetta istanza, autocertificato che il suo reddito e quello dei parenti conviventi era pari a "zero". Gli accertamenti della Guardia di Finanza, invece, avevano consentito di acclarare che sia lui che il fratello convivente C. erano titolari di redditi da fabbricato e redditi da terreno agricolo per complessivi Euro 1.074,197.

Con sentenza del 18/4/2012 la Corte di Appello di Lecce confermava la pronuncia di condanna.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, lamentando la erronea applicazione della legge penale, per avere erroneamente il giudice di merito ritenuto che anche la titolarità di redditi da immobili fossero oggetto della dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Come più volte affermato da questa Corte di legittimità, integra il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Cass. Sez. Un. Sez. U, Sentenza n. 6591 del 27/11/2008 Ud. (dep. 16/02/2009) Rv. 242152).

Nel caso di specie il V., non solo nella sua dichiarazione non ha indicato la presenza di beni immobili intestati a lui ed al fratello ma, contrariamente al vero, ha indicato la presenza di un reddito pari a "zero".

Nè può dirsi che i beni immobili non costituiscano fonte di reddito da dichiarare nella autocertificazione, se è vero che è stato riconosciuto l’obbligo di indicare anche i redditi esenti (cfr. Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 25194 del 31/03/2011Ud. (dep. 23/06/2011) Rv.

250960) ed addirittura i redditi di provenienza illecita (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 21974 dei 20/05/2010Ud. (dep. 09/06/2010 ) Rv. 247300).

Alla luce di quanto esposto i motivi di censura si palesano manifestamente infondati.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000), nonchè al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *