Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., 24-07-2012, n. 13028 Agevolazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/


Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia n. 95/35/09, depositata l’8 ottobre 2009, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, con la quale l’opposizione della società Mattana srl, relativa all’avviso di recupero del credito d’imposta per il 2001 veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che si trattava di due distinti beni, costituiti da un autotelaio cabinato Iveco e un furgone isotermico, poi assemblati, onde veniva costruito un unico veicolo nel 2002, e registrati, sicchè il presupposto per l’agevolazione veniva realizzato.

L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge, giacchè la CTR non considerava che i due diversi beni mobili costituivano un’unica unità produttiva acquistata parte nel 2001, e parte nel 2002, ma immatricolata e registrata solo nel secondo anno, sicchè per quello precedente non si era verificato il presupposto dell’agevolazione, non valendo il progetto d’investimento, ma occorrendo quello produttivo effettivo, anche perchè il presupposto dell’avvio dell’attività produttiva era stato introdotto col D.L. n. 138 del 2002, entrato in vigore successivamente all’anno d’imposta in argomento.

Il motivo è fondato, posto che l’autoveìcolo andava considerato nel suo insieme con le sue parti complementari, attesene la particolare struttura e funzione, ed esso era stato acquistato con riferimento al furgone isotermico nel 2002, senza che perciò la relativa agevolazione potesse farsi retrocedere all’anno precedente, che era proprio quello d’imposizione.

3. Ne deriva che il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione della l’avviso di recupero d’imposta.

4. Quanto alle spese di questo giudizio, come pure dei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensarle per intero tra le parti, tenuto conto della natura della questione giuridica trattata.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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