Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 09-05-2013, n. 20110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia dichiarava sussistenti le condizioni per la estradizione verso la Repubblica di Ucraina del cittadino ucraino L.R. (o L.), nei cui confronti era stata presentata domanda di estradizione in relazione a una ordinanza di applicazione di misura custodiale emessa in data 4 luglio 2011 dal Tribunale di Kivertsi per fatti corrispondenti ai reati di appropriazione indebita aggravata utilizzo indebito o falsificazione di carte di credito, abuso di ufficio e falso in atti, commessi fino al novembre 2006.

Osservava la Corte di appello che non sussistevano ostacoli alla estradizione, corrispondendo le ipotesi contestate a fattispecie previste dalla legge italiana ed essendo stati rappresentati adeguatamente i gravi indizi di colpevolezza.

Quanto alla identificazione dell’estradando, non rilevava la marginale variante del cognome ( L., risultante dal passaporto, o L., indicato nella domanda di estradizione), dato che tale minima diversità grafica era autorizzata ufficialmente e comunque corrispondevano data e luogo di nascita e dati della utenza cellulare.

I reati contestati non potevano considerarsi prescritti nè secondo la legge ucraina nè secondo la legge italiana, trattandosi di fatti consumati da ultimo nel novembre 2006 per i quali secondo la legge italiana il termine di prescrizione non era in nessun caso inferiore ai sei anni.

2. Ricorre per cassazione l’estradando, con atto personalmente sottoscritto, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Mancato accertamento della identità dell’estradando, non sottoposto all’esame del DNA o a impronte digitali, essendo comunque certo che nel passaporto egli è indicato con il cognome di L. e non L..

2.2. Intervenuta prescrizione dei reati secondo la legge italiana, essendo decorso il termine di sei anni collegato alle corrispondenti previsioni sanzionatorie italiane a decorrere, da ultimo, dal novembre 2006.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso, al limite dell’ammissibilità, è infondato.

2. Quanto al primo motivo, lo stesso ricorrente non contesta di essere ricercato dalle autorità ucraine per i fatti addebitatigli nella domanda di estradizione, nè di essere nato il (OMISSIS) ma eccepisce solo che il suo nome è " L." e non " L." come indicato nella domanda di estradizione; difformità grafica all’evidenza insignificante, potendo bene derivare dalla trascrizione nei caratteri latini di quelli cirillici in uso in Ucraina, e comunque ampiamente superata dagli altri inequivocabili dati identificativi, tra cui il non contestato uso della utenza cellulare indicata negli atti trasmessi.

3. Quanto al secondo motivo, incontestata essendo dal ricorrente la non maturazione della prescrizione dei reati secondo la legge ucraina, non può dirsi compiuto nemmeno il termine di prescrizione secondo la legge italiana, per la quale (art. 157 c.p.) il tempo di prescrizione per i delitti non può essere inferiore ai sei anni; il tutto considerando che la consumazione dei reati è collocata nel novembre 2006 e che la domanda di estradizione, che costituisce l’elemento temporale da prendere a riferimento a questo fine (v. il combinato disposto degli artt. 10 e 12 della Convenzione europea di estradizione), è stata presentata il 9 aprile 2012.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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