Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 09-05-2013, n. 20109

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno dichiarava sussistenti le condizioni per la estradizione verso la Repubblica del Montenegro della cittadina rumena R.L., nei cui confronti era stata trasmessa in data 29 novembre 2011 domanda di estradizione per la esecuzione della sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di furto aggravato continuato (furti in abitazione commessi in data 19 aprile 2005 e 23 agosto 2005) pronunciata in data 2 marzo 2011 dal Tribunale Distrettuale di Cattaro, passata in giudicato il 30 settembre 2011.
Osservava la Corte di appello che non ostava alla estradizione nè il fatto che la R. era madre di figli minori, dato che gli stessi avevano superato i tre anni di età, nè che essa fosse detenuta in espiazione di pena a seguito di condanna inflitta dall’a.g. italiana, potendo solo tale circostanza determinare una sospensione della consegna, a norma dell’art. 709 c.p.p., ed essendo il titolo di detenzione sofferto a fini estradizionali a seguito dell’arresto in data 11 novembre 2011 imputabile alla espiazione della pena detentiva derivante dalla sentenza irrevocabile del Tribunale di Benevento, sez. distaccata di Airola, in data 14 marzo 2008, per la quale il Procuratore della Repubblica di quella sede aveva emesso ordine di esecuzione n. 589/2008 in data 27 luglio 2011.
2. Ricorre per cassazione la estradanda, a mezzo del difensore avv. M. T., che espone i seguenti motivi:
2.1. Vizio di motivazione e violazione dell’art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), essendo la estradanda madre di bambini, che, pur essendo di età superiore ai tre anni, necessitavano della cura della madre.
2.2. Violazione dell’art. 657 c.p.p., dato che, essendo i reati di cui alla procedura di estradizione antecedenti al furto per il quale la estradanda aveva riportato condanna definitiva in Italia, dalla pena oggetto della domanda estradizionale avrebbe dovuta essere detratta la custodia cautelare presofferta, essendo arbitrario imputarla esclusivamente alla pena conseguente alla condanna in Italia.
Motivi della decisione
1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
2. Questa Corte ha avuto occasione di affermare che non sussistono le condizioni per l’accoglimento di una domanda per l’estradizione di una persona madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, dovendosi ritenere il divieto di consegna previsto dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. s), in tema di mandato di arresto europeo, espressione di un principio generale, informato all’esigenza primaria di tutela dell’interesse del bambino (Sez. 6^, n. 12498 del 04/12/2007, dep. 20/03/2008, Kochanska, Rv.
239145).
Trattandosi, nella specie, di figli che la stessa ricorrente dice essere di età superiore ai tre anni, non sussiste alcun ostacolo alla estradizione, salve restando le valutazioni che dovrà assumere l’Autorità politica, dovendosi ritenere che ciò comporti esclusivamente problemi di affidamento, che possono trovare idonea soluzione in ambito familiare (risultando dallo stesso ricorso che i figli abitano con il padre nella casa coniugale) o, se il caso lo richiedesse, attraverso provvedimenti dell’a.g. preposta agli affari minorili; fermo restando che se la madre ritenesse indispensabile mantenere il contatto con i figli, nell’interesse di questi ultimi, tale esigenza dovrebbe essere dalla stessa rappresentata alle autorità montenegrine, cui spetta adottare i relativi provvedimenti, anche in ambito penitenziario (v. in analoghi termini, Sez. 6^, n. 19148 del 10/03/2009, Crudu, Rv. 243318).
3. E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso, dovendo però essere rettificato quanto osservato nella sentenza impugnata, secondo cui la custodia cautelare subita a fini estradizionali è senz’altro imputabile nella pena della reclusione inflitta alla R. a seguito di ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Benevento in relazione alla condanna alla pena di anni uno, mesi cinque e giorni venticinque di reclusione inflitta alla medesima con sentenza in data 14 marzo 2008 del Tribunale di Benevento, sez. dist.
di Airola.
Se, come parrebbe dalla sentenza impugnata, l’ordine di esecuzione suddetto, pur se emesso in data 27 luglio 2011, è stato notificato alla R. dopo che la stessa era stata già sottoposta a custodia cautelare in carcere a fini estradizionali (essendo stata a tali fini arrestata in data 12 novembre 2011 dalla Polizia ferroviaria di Battipaglia), il periodo di custodia subito dal momento dell’arresto sino alla notifica di detto ordine di esecuzione è imputabile alla pena che la R. dovrà scontare in Montenegro e da essa pertanto sottratto. Computo che dovrà effettuare la Corte di appello di Salerno in sede di esecuzione.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

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