Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 09-05-2013, n. 20108 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ricorre nei confronti di D.O. avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, su richiesta delle parti, ha applicato al predetto, con le attenuanti generiche, la pena di anni tre di reclusione e di Euro 16.667,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (reiterate cessione di quantitativi di cocaina; in (OMISSIS)).

2. L’Ufficio ricorrente denuncia la violazione di legge non avendo il giudice applicato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, come previsto, in ragione della pena applicata, dall’art. 29 c.p., e non essendo stata pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali.

3. Osserva la Corte che il ricorso è fondato, in quanto, trattandosi di patteggiamento "allargato", per il quale è stata applicata la pena della reclusione superiore a due anni, e precisamente quella di anni tre, all’imputato, a norma dell’art. 445 c.p.p., doveva essere fatta applicazione delle pene accessorie, nella specie, quella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, come previsto dall’art. 29 c.p..

Parimenti, dati tali presupposti, l’imputato doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Effetti, questi, che conseguono di diritto alla sentenza.

4. Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e all’omessa condanna al pagamento delle spese processuali, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici ed all’omessa condanna al pagamento delle spese processuali;

dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

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