Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 09-05-2013, n. 20107

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo
1. XXX ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza in data 30 aprile 2012 del Tribunale di Roma con la quale è stata disposta la convalida dell’arresto eseguito nei suoi confronti dalla polizia giudiziaria in data 28 aprile 2012 in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 585 c.p..
2. Con un unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di convalida dell’arresto, rilevando che egli non aveva opposto resistenza al p.u., che comunque, essendo in borghese, egli non aveva riconosciuto come tale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Come esattamente rilevato dal Procuratore generale requirente, nell’ordinanza impugnata la parte motiva consiste nella seguente espressione tratta da un modulo prestampato: "considerato che l’arresto è stato effettuato nei termini di legge, nella quasi flagranza dei reati e che l’arrestato è stato portato innanzi a questo tribunale nei tempi prescritti dalla legge … convalida l’arresto di XXX".
Tale motivazione potrebbe riferirsi a qualsiasi provvedimento di arresto, atteso che l’estensore non ha aggiunto alcun rigo originale allo stampato, salvo riportare da ultimo a penna il nome dell’arrestato; e in ogni caso da essa non è dato cogliere il benchè minimo riferimento alla concreta fattispecie da delibare.
Non soccorre la coeva ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta del P.m. di applicazione di misura cautelare, non solo perchè riferibile a un diverso ambito di valutazione, ma anche perchè da essa comunque non si ricava alcun elemento idoneo a rendere percepibili i presupposti dell’arresto in flagranza e le ragioni per cui il giudicante ha ritenuto che ne ricorressero gli estremi.
3. Consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

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