Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-07-2012, n. 12987

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17.2.2009, F.G.M. chiedeva al Tribunale di Chieti l’annullamento dei dinieghi di visto d’ingresso per il ricongiungimento familiare con i genitori F. A.J.R. e G.G.D., adottati (il 12.11.2008) dal Ministero degli Affari Esteri – Ambasciata d’Italia a L’Avana.

Con decreto del 12.1.2010, il Tribunale accoglieva il ricorso e disponeva che la ridetta Ambasciata rilasciasse il visto per il ricongiungimento familiare.

Contro questo decreto il Ministero degli Affari Esteri proponeva reclamo, sostenendo anche che il visto d’ingresso era stato negato per mancanza dei nuovi requisiti previsti, a decorrere dal 5.11.2008, dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, nel testo modificato dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 e nella specie applicabile per essere stata la relativa richiesta di rilascio presentata il 10.12.2008, nella vigenza della nuova normativa.

Con decreto dell’11.05-25.08.2010, la Corte di appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, accoglieva il reclamo del Ministero e respingeva il ricorso presentato dalla F.G..

La Corte territoriale osservava e riteneva che:

doveva essere applicata ratione temporis la normativa di cui al D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, entrata in vigore il 5.11.2008, introduttiva di modifiche ed integrazioni al T.U. sull’immigrazione, in particolare all’art. 29 per il ricongiungimento familiare;

– vertendosi in tema di procedimento amministrativo non ancora definito alla data sopra indicata (la richiesta di visto era stata presentata soltanto il 10 dicembre 2008), a ragione la Rappresentanza Diplomatica Consolare di L’Avana aveva richiesto l’allegazione di idonee prove documentali per la verifica del possesso dei nuovi requisiti in capo ai genitori ricongiungendi;

– non poteva seguirsi la tesi della F., secondo cui l’istruttoria sulle richieste di ricongiungimento familiare doveva svolgersi unicamente nel nostro Paese, mentre il rilascio del relativo visto da parte dell’Ambasciata Italiana costituiva un atto nella sostanza dovuto – il provvedimento negativo era stato legittimamente emesso in virtù del novellato art. 29 del T.U. sull’Immigrazione, il quale consentiva che i genitori di età superiore a 65 anni potessero essere ricongiunti con i figli regolarmente residenti in Italia, non solo quando fossero stati a carico di questi ma anche qualora non avessero avuto altri figli nel Paese di origine o di provenienza;

– nella specie era emerso che i genitori della F. avevano un altro figlio maggiorenne a Cuba e non anche che questi non fosse stato in grado di provvedere al loro mantenimento.

Contro questo decreto la F.G. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 23.02.2011 al Ministero degli Affari Esteri, che ha resistito con controricorso notificato il 2.04.2011".

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la F.G. denunzia:

1. "Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 160 del 2008 in riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 28 e 29 al D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 ed alla direttiva 2003/86/ce del 22 settembre 2003". Premesso anche che il nulla osta al ricongiungimento, acquisito il parere della Questura, era stato rilasciato dalla Prefettura di Chieti in data 26/09/2008, nel vigore della precedente disciplina, e che il diniego del visto da parte del Consolato dr Italia a L’Avana era datato 12/11/2008, sostiene che la Corte d’Appello de L’aquila ha erroneamente ritenuto nel caso di specie applicabile, ratione temporis, la normativa restrittiva di cui al D.Lgs. n. 160 del 2008 (che all’art. 1, comma 1, lett. A) sub D) ha rimodificato l’art. 29, comma 1 (lett. c) del TU, approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998, ripristinando la condizione prevista dalla L. n. 189 del 2002, art. 23), entrato in vigore il 5.11.2008, disciplinante il ricongiungimento familiare degli stranieri extracomunitari. Deduce che il rilascio del visto per il ricongiungimento familiare, da parte dell’Ambasciata italiana, era un atto sostanzialmente dovuto da parte della stessa di fronte al nulla osta dell’Ufficio Immigrazione competente, e che, una volta rilasciato il nulla osta, l’Ambasciata doveva limitare la propria istruttoria all’esibizione del titolo di viaggio (passaporto) del cittadino straniero che richiedeva il visto di ingresso, senza potere svolgere ulteriore attività valutativa sulla ricorrenza dei presupposti per il ricongiungimento.

Aggiunge che il visto avrebbe dovuto essere rilasciato immediatamente dopo l’inoltro della richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 6, u.c., senza fare decorrere, a suo detrimento, il tempo intercorso tra il mese di settembre 2008 e l’appuntamento fissato al 5 novembre 2008.

2. "Errore su un dato di fatto determinante la falsa rappresentazione della realtà". Sostiene che i giudici d’appello hanno erroneamente individuato nel 10.12.2008 la data di presentazione della richiesta di visto d’ingresso, quando invece il 9.09.2008 aveva ricevuto l’invito a presentarsi il 26.09.2008 allo sportello unico per l’immigrazione, per ritirare il nulla ostà che immediatamente dopo il ritiro dell’atto in originale lo aveva spedito a Cuba, ove l’ufficio visti dell’Ambasciata aveva fissato la data del 5.11.2008 per la consegna del nulla osta e dei passaporti ed il 12.11.2008 notificato il diniego di visto.

Il primo motivo del ricorso deve essere disatteso alla luce del condiviso principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (cfr. tra le altre, cass. n. 17574 del 2010; n. 480 del 2011; n. 7218 del 2011), secondo cui "In tema di disciplina dell’immigrazione, il rilascio del visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare si configura come l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa nel quale, per il principio "tempus regit actum", l’autorità amministrativa, cui spetta di applicare la legge vigente all’atto dell’adozione del provvedimento, è tenuta ad applicare la nuova legge sopravvenuta durante lo svolgimento del procedimento e fino alla sua definitiva conclusione2.

In particolare, dunque, lo "ius superveniens" costituito dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, art. 1,comma 1, lett. A) sub D, che ha modificato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, lett. c), aggiungendo alla frase "genitori a carico" la proposizione "qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute", deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione del visto di ingresso.

Pertanto, poichè la nuova e più restrittiva normativa di cui al citato D.Lgs. n. 160 del 2008 era entrata in vigore il 5.11.2008, prima del diniego di visto d’ingresso, che, come è incontroverso, è stato espresso il 12.11.2008, non vi è dubbio che il rilascio di tale documento fosse condizionato alla ricorrenza dei nuovi requisiti, la cui sussistenza è, invece, rimasta indimostrata.

Le ragioni di rigetto del primo motivo di ricorso assorbono per irrilevanza l’esame dell’eventuale errore di determinazione della data di presentazione della richiesta di visto, denunciato col secondo motivo di ricorso. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Giusti motivi, desunti dalla natura familiare del rapporto cui la controversia attiene e dalla modifica della normativa, sopravvenuta nel corso del procedimento amministrativo, giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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