Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-01-2013) 09-05-2013, n. 20093

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, sull’appello di F.G., in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 25 novembre 2005, dichiarava, per quel che qui interessa, l’intervenuta prescrizione del reato di abuso di ufficio ascritto al medesimo al capo 1, contestato al medesimo per avere, quale Comandante del Porto di (OMISSIS), rilasciato in data (OMISSIS) a A.C., amministratore della Gallipoli Beach Club s.r.l., una concessione demaniale marittima di mq. 31.981 prima che fosse scaduto il termine di pubblicazione ex art. 18 reg. c.n. al fine di consentire a terzi di fare valere le loro ragioni.

Rilevava la Corte di appello non essere dubbio che l’imputato, al fine di favorire il richiedente la concessione, avesse consapevolmente violato la riferita norma del codice della navigazione, che inibisce il rilascio di una concessione demaniale prima che si sia esaurito il termine indicato nel provvedimento (trenta giorni) per consentire la presentazione di osservazioni da parte di contrainteressati. Per il reato, tuttavia, era maturato il termine di prescrizione.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo dell’avv. A. C., che deduce i seguenti motivi.

2.1. Mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine all’art. 18 reg. c.n., atteso che il mancato rispetto dei termini previsti da tale norma integrava una mera irregolarità, dato che la formalità della pubblicazione della domanda di concessione costituiva una mera facoltà discrezionalmente esercitabile dall’amministrazione, come si ricavava anche dal fatto che quando venne presentata la domanda, l’allora comandante della Capitaneria di Porto, T., aveva ritenuto di non procedere alla pubblicazione. Al F., che rilasciò la concessione a distanza di ben diciotto mesi dalla presentazione della domanda non incombeva dunque alcun obbligo di provvedere a una pubblicazione che il precedente comandante del porto non aveva ritenuto necessaria.

2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in punto di mancato proscioglimento nel merito dell’imputato, sussistendone tutti i presupposti, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., quanto meno con riferimento alla carenza dell’elemento soggettivo del reato, non essendovi alcun dato obiettivo per ritenere che il ricorrente con il provvedimento rilasciato, intendesse favorire illegittimamente il richiedente la concessione.

2.3. Contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta assoluzione del privato cui era stata contestata una condotta corruttiva, dal momento che i giudici di merito hanno con ciò stesso riconosciuto che il F. non aveva avuto alcuna intenzione di far conseguire al privato alcun illecito vantaggio patrimoniale.

Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il ricorso, al limite dell’ammissibilità, appare infondato.

2. La tesi della facoltativi della formalità della pubblicazione della domanda di concessione, esposta nel primo motivo di ricorso, si scontra con il chiaro dettato dell’art. 18 reg. c.n., che, da un lato, al comma 1, prevede tale incombenza, qualora, come nella specie, la pratica riguardi domande di concessioni di particolare importanza per l’entità e per lo scopo (aspetto del resto non contestato dal ricorrente), e, dall’altro, al comma 4, preclude la stipulazione dell’atto se non dopo la scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte di controinteressati.

3. Le ulteriori censure, esposte nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, afferenti entrambi al denegato profilo soggettivo della condotta contestata, non possono essere in questa sede affrontate, stante la intervenuta prescrizione del reato, perchè, ove in via di mera ipotesi accolte, comporterebbero un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, incompatibile con il canone di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato, di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (v. tra le altre Sez. un., 21 ottobre 1992, Marino;

Sez. un., 27 febbraio 2002, Conti).

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013

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