Cass. pen. Sez. II, Ord., (ud. 24-01-2013) 29-04-2013, n. 18765

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la sezione settima penale di questa Corte, ha trasmesso la richiesta di correzione materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza della stessa Settima Sezione penale in data 22 giugno 2012, n. 12820/12, emessa nei confronti di H.K., nel senso che deve essere espunta dal dispositivo la frase, "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende", e, in motivazione il periodo da: "Ne consegue" a "equitativamente in Euro 1000", in quanto, per legge, essendo il ricorrente minorenne, le stesse non conseguono alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso; ritenuto che la richiesta appare fondata.

P.Q.M.

Dispone correggersi l’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza in data 22 giugno 2012 della Settima Sezione penale di questa Corte, n. 43712/05, emessa nei confronti di H.K., nel senso che deve essere espunta dal dispositivo la frase, "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende", e, in motivazione il periodo da: "Ne consegue" a "equitativamente in Euro 1000".

Manda alla Cancelleria per le annotazioni conseguenti.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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