Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-01-2011, n. 305

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, nella qualità di erede di O.S., ex dipendente della Provincia di Napoli, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Campania per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati sulle somme corrisposte in ritardo al suo dante causa in esecuzione della delibera di Giunta del 17.10.1979 n. 4063, ai sensi del disposto dell’art. 228 del T.U.L.C.P. n. 383/1934 per il periodo 1972/1975.

Il Tar, riconducendo l’insorgenza del credito da lavoro, al più tardi, al giudicato formatosi con sentenza del Consiglio di Stato.n. 468 del 1983, con cui veniva confermata la legittimità della delibera di Giunta n. 4063/1979, ha respinto il ricorso, notificato in data 18 novembre 1998, per intervenuta prescrizione, eccepita in prima difesa dall’amministrazione provinciale.

Propone appello l’interessata, sostenendo che con atti successivi alla pronuncia del Consiglio di Stato (delibere n. 71 e 72 del 15.7.1991, n. 40 del 15.4.1992 e n. 879 del 15.5.1992) l’Ente avrebbe compiuto un riconoscimento del debito da intendersi come atto interruttivo della prescrizione.

Poiché ai sensi dell’art. 2, c. 4 L.195/1939, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento da cui sorge il diritto sia portato a conoscenza del creditore, la mancanza di un provvedimento formale di determinazione e liquidazione non avrebbe fatto mai decorrere il termine di prescrizione.

Non sarebbe poi stata necessaria, contrariamente a quanto affermato dal Tar, una espressa domanda dell’interessato di riconoscimento degli emolumenti ex art. 228 T.U.L.C.P. stando il riconoscimento di debito da parte dell’amministrazione.

Si è costituita l’amministrazione provinciale controdeducendo al ricorso.

L’appellante ha depositato memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive, sostenendo altresì che la dichiarazione dello stato di dissesto dell’amministrazione provinciale del 26.5.1993 avrebbe prodotto la sospensione dei termini di prescrizione fino all’approvazione del rendiconto, di cui alla delibera n. 269 del 9.7.1997.

All’udienza del 19 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

In primo luogo, il Collegio ritiene di non poter prendere in esame il motivo in base al quale la prescrizione sarebbe stata sospesa per effetto della dichiarazione dello stato di dissesto in quanto inammissibilmente proposto solo in memoria conclusionale.

Peraltro, è appena il caso di richiamare a riguardo una consolidata giurisprudenza (Cons. St. Sez. V, 28.5.2009, n. 3261; 19.9.2007, n. 4878) secondo cui lo stato di dissesto preclude nei confronti dell’ente unicamente le azioni esecutive per i debiti che rientrano nelle competenze dell’organo straordinario, ma non impedisce il decorso del termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti dell’ente, né l’instaurazione di azioni di accertamento dei crediti.

Ciò premesso, il Collegio valuta l’appello da respingere perchè infondato.

Costituisce principio generale quello per cui rivalutazione monetaria ed interessi corrispettivi sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti decorrono dalla data di maturazione del diritto.

Quando il diritto di credito da lavoro del pubblico dipendente trova la fonte in un provvedimento amministrativo, la data della sua maturazione, e dunque la relativa decorrenza del termine di prescrizione anche degli accessori, è quella del provvedimento, ancorchè questo abbia efficacia retroattiva (art. 2, comma 4 R.D.L. n. 295/ 1939; Cons. St. IV, 3.5.2000 n. 2615, 29.5.1998, n. 893).

Nella specie, il provvedimento con cui è insorto il diritto alla corresponsione delle competenze economiche è costituito dalla delibera di Giunta n. 4063/1979, da intendersi quale atto formale che ha applicato l’art.228 del t.u.l.c.p. n. 383 del 1934, riconoscendo l’istituto dell’equa proporzione della retribuzione dei dipendenti degli enti locali con quella del segretario generale dell’ente, la cui legittimità è stata confermata con decisione del Consiglio di Stato n. 468 del 1983, dalla cui emissione il Tar ha fatto decorrere il termine di prescrizione.

Rispetto a tale momento deve considerarsi maturata la prescrizione anteriormente all’instaurazione del giudizio (18.11.1998).

Quanto alla sussistenza di validi atti interruttivi di provenienza della parte debitrice, a partire dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22.12.2004, n. 13, è stato chiarito che, ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c., il pagamento della sorte capitale operato da una pubblica amministrazione debitrice ha solo un effetto estintivo del debito per il capitale, senza che vi si possa riconoscere il significato di riconoscimento di debito relativo agli accessori.

Nella specie, gli atti con cui sono stati determinati e liquidati i crediti retributivi costituiscono adempimento dell’obbligazione retributiva, ma ad essi non può riconnettersi una univoca manifestazione della volontà di riconoscimento del debito, per quanto qui interessa, relativamente alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme dovute per il periodo 1972/ 1975 cui l’appellante vorrebbe far risalire l’effetto interruttivo della prescrizione.

La reiezione dei motivi contro l’accertamento dell’intervenuta estinzione del diritto per prescrizione esime il Collegio dal valutare l’ulteriore motivo di merito.

Sussitono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente FF

Eugenio Mele, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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