Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 16-04-2013, n. 17326Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel procedimento per la correzione di errore materiale della sentenza n. 43869/2012 del 25.10.2012 (procedimento penale n. 36852/2012 R.G.).

Letti gli atti processuali ed udita la richiesta del Procuratore generale di correzione dell’errore materiale.

Ritenuto che, come già affermato da questa Corte (Cass. N. 46349/2007 Rv. 238885; n. 6809/2009 Rv. 243922), possa procedersi alla richiesta correzione sulla scorta delle considerazioni di seguito indicate. L’art. 130 c.p.p. espressamente si riferisce anche agli errori o alle omissioni la cui rimozione postula un mutamento non essenziale della decisione. La stessa lettura congiunta dell’art. 546 c.p.p., comma 3, e art. 547 c.p.p. consente di affermare che la correzione possa concernere anche il dispositivo della sentenza nella parte in cui manchi o sia carente di elementi inessenziali, così ammettendo che l’essenza della decisione non necessariamente corrisponde al dispositivo, così come formulato.

E’ pacifico che la statuizione sulle spese processuali non è essenziale alla decisione, come conferma l’art. 535 c.p., u.c., laddove espressamente prevede la correzione, ex art. 130 c.p.p., in caso di omissione di una statuizione espressa in proposito. Pur essendo obbligatoria, detta statuizione è certamente non essenziale al thema decidendum, che è quello sulla responsabilità e sulla punibilità, sul trattamento sanzionatorio e, eventualmente, sul danno, ed è perciò che la dimenticanza che la concerne è ovviabile mediante rettificazione. La qual cosa consente di affermare che la integrazione è imposta proprio perchè si tratta di statuizione obbligatoria e consequenziale all’accertamento del fatto reato e alle pronunzie di proscioglimento (in senso lato) e/o di condanna che ne conseguono, da un lato; meramente accessoria dall’altro, non coincidendo con l’oggetto della regiudicanda.

I medesimi argomenti sono spendibili con riferimento all’omissione della statuizione sulle spese, cosiddette giudiziali, cioè quelle, che interessano questa pronuncia, sostenute dalla parte civile nel caso di rigetto o, come nel caso in esame, d’inammissibilità del ricorso dell’imputato. Anche in questo caso, infatti, si tratta di statuizione inessenziale rispetto al thema decidendum (rappresentato, nel giudizio di Cassazione, dalla fondatezza, infondatezza o inammissibilità, alla stregua del paradigma degli artt. 581 e 606 c.p.p., del ricorso), consequenziale al rigetto o all’inammissibilità del ricorso (cfr. sul punto S.U. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo) e per sua natura accessoria.

Nel caso di omissione della statuizione in sede di legittimità, l’impossibilità di configurare un qualsivoglia diverso rimedio alternativo impone, d’altro conto, di verificare sia in astratto sia in concreto la praticabilità di una interpretazione estensiva della procedura della correzione, dovendosi per quanto è possibile evitare che la domanda di refusione delle spese rimanga inesorabilmente priva di risposta quando il sacrificio così imposto alle parte non risulta in alcun modo giustificato o giustificabile.

Da quanto detto consegue che deve procedersi alla correzione della sentenza n. 43869/2012 del 25.10.2012 di questa Corte apponendo nel dispositivo la seguente frase: "nonchè alla rifusione in favore della parte civile A.C. delle spese dalla stessa sostenute liquidate in complessivi Euro 2000,00 oltre Iva e Cpa; ed in motivazione dopo la parola "inammissibilità" e prima della P.Q.M. l’inciso "spese in favore della parte civile liquidate come da dispositivo".
P.Q.M.

Dispone procedersi alla correzione della sentenza n. 43869/2012 del 25.10.2012 di questa Corte apponendo nel dispositivo la seguente frase: "nonchè alla rifusione in favore della parte civile A. C. delle spese dalla stessa sostenute, liquidate in complessivi Euro 2000,00 oltre Iva e Cpa"; ed in motivazione dopo la parola "inammissibilità" e prima del P.Q.M. l’inciso "spese in favore della parte civile liquidate come da dispositivo". Manda la cancelleria e gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013

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