Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 16-04-2013, n. 17325

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per Cassazione P.G. avverso la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Padova che in data 20 settembre 2012 gli ha applicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di concorso in rapina aggravata e furto.

Lamenta il ricorrente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Con memoria datata 11.1.2013 illustrava ulteriormente le proprie richieste. Il ricorso è manifestamente infondato. La sospensione condizionale della pena non risulta neppure essere stata oggetto di richiesta avanzata dal difensore, anche al di fuori dell’accordo intervenuto tra le parti processuali, sicchè tale beneficio non sarebbe stato nella specie concedibile dal giudice del patteggiamento; ciò in quanto nello speciale procedimento disciplinato dall’art. 444 c.p.p. è possibile concedere all’imputato la sospensione condizionale della pena applicata, oltrechè nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla dazione del beneficio, specificamente prevista dal citato art. 444 c.p.p., comma 3, solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo il beneficio di cui all’art. 163 c.p.p. essere concesso di ufficio (Cass. N. 819 del 1994 Rv. 196699, N. 7897 del 1994 Rv. 199213, N. 21508 del 2007 Rv. 236719; N. 40950 del 2008 Rv. 241371).

Per le ragioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013

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