Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-07-2012, n. 12975 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva in data 31-5-2002, il Tribunale di Grosseto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra F.E. e V.L..

Con sentenza definitiva 20-7/2-9-2006, il Tribunale confermava le statuizioni del decreto di omologa della separazione, che prevedeva, tra l’altro, il pagamento di un contributo per il mantenimento della moglie nella misura di L. 500.000.= Proponeva appello il marito in punto assegno di divorzio.

Costituitasi, l’appellata chiedeva rigettarsi il gravame e, in via incidentale, la condanna del marito al pagamento dei ratei dell’assegno da lui dovuti e mai corrisposti. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 9-11/19-12-2007, rigettava gli appelli.

Ricorre per cassazione il F.. Non ha svolto attività difensiva la V..
Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della L. Divorzio, art. 5 e vizio di motivazione in ordine all’inadeguatezza dei mezzi e all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive). Con il secondo, violazione dell’art. 2697 c.c. e L. divorzio, artt. 5 e 9, sull’inadeguatezza dei mezzi dell’avente diritto, quale presupposto dell’assegno di divorzio. I motivi possono trattarsi congiuntamente, essendo strettamente collegati.

Non si ravvisa violazione di legge.

Riconosce il Giudice a quo la diversità di presupposti dell’assegno di separazione e divorzio (al riguardo, per tutte, Cass. n. 6606 del 2010). Facendo proprie le argomentazioni del primo Giudice, egli conferma l’entità dell’assegno di mantenimento, in sede di separazione, facendo peraltro riferimento ai presupposti propri del divorzio (conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio; valutazione delle condizioni economiche delle parti quale indice, in mancanza di ulteriori specifiche prove, di tale tenore di vita) (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 2156 del 2010).

Esamina dunque la sentenza impugnata le posizioni economiche delle parti da un lato, essa desume i redditi del F., in mancanza di esibizione delle sue denunce dei redditi, dai ricavi da lui denunciati nel 2002 per oltre L. un miliardo (si ammette che ai ricavi non corrispondano necessariamente analoghi guadagni, ma si precisa che, a fronte di un ricavo così considerevole, appare poco plausibile che l’odierno ricorrente avesse conseguito un reddito d’impresa inferiore ai 50 milioni). Dall’altro, la sentenza impugnata considera la posizione della moglie: un’occupazione lavorativa non stabile e poco remunerativa, tale da giustificare il mantenimento del contributo. Si tratta di valutazione di fatto insuscettibile di controllo in questa sede, sorretta da argomentazione stringata, ma adeguata e non illogica. Il riferimento ad una modesta ed instabile attività lavorativa e l’assenza di un miglioramento della capacità reddituale della moglie (l’espressione "carenza di prove" al riguardo, è, all’evidenza, usata in senso atecnico: dal contesto motivazionale emerge con chiarezza che il giudice a quo non pone certamente carico dell’obbligato l’onere di dimostrare gli eventuali miglioramenti reddituali della moglie) fa ritenere, seppur per implicito, l’impossibilità, per la moglie, di ottenere "per ragioni oggettive" un "adeguamento dei mezzi".

Quanto alla nascita di un figlio di secondo letto del marito, non risponde al vero che il giudice a quo non ne abbia tenuto conto: al contrario egli afferma che, stante il suo "presumibile consistente reddito", il F. possa provvedervi adeguatamente.

I motivi pertanto vanno rigettati, in quanto infondati.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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