Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 16-04-2013, n. 17307

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12 aprile 2012 la corte d’appello di Salerno confermava la condanna irrogata a P.V.A. con la sentenza del tribunale di Salerno in data 27 febbraio 2009 per il reato di ricettazione di due assegni bancari in bianco e rideterminava la pena in anni due mesi uno giorni 15 di reclusione ed Euro 750 di multa.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. violazione di legge e vizio della motivazione.

Contesta la valutazione dei fatti operata dalla corte territoriale;

2. violazione di legge per mancata declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Sostiene che il reato era già prescritto alla data della pronuncia della sentenza della corte d’appello.

Il primo motivo di ricorso è del tutto generico, non tenendo conto delle argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata, e prospettando una semplice rilettura del compendio probatorio, secondo un iter tipicamente inammissibile nel giudizio di legittimità.

Con riguardo al secondo motivo deve rilevarsi che, con provvedimento in data 15.10.2010 e quindi prima, dell’intervenuta prescrizione per il reato di ricettazione in esame, è stata disposta la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 132 bis disp. att. c.p.p. e la sentenza d’appello è stata pronunciata entro i termini indicati da detto articolo.

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013
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