Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 16-04-2013, n. 17304

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 28 marzo 2012 giudici della Corte d’appello di Milano confermavano la sentenza del tribunale di Varese che in data 19 dicembre 2006 aveva condannato, alle pene ritenute di giustizia, V.F. per il reato di rapina aggravata.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:

– che la sentenza è incorsa in travisamento della prova nonchè illogicità della motivazione, per erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., in relazione alle deposizioni testimoniali della parte offesa e del teste U.A..

– Contesta la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1.

Il primo motivo di ricorso è del tutto generico, non tenendo conto delle argomentazioni esposte dalla sentenza impugnata, e prospettando una semplice rilettura del compendio probatorio, secondo un iter tipicamente inammissibile nel giudizio di legittimità.

Il motivo con cui è contestata la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1 deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3 posto che la violazione denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova. Questa Corte (Cass. Sez. 4A, 18/05/1994 – 13/07/1994, n. 7985) ha infatti affermato che sussiste violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni, come quella in esame, coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate.

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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