Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 16-04-2013, n. 17303

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9 gennaio 2012 la corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del locale tribunale in data 9 marzo 2011 aveva condannato M.A.D. e M.T. Y. per l’occupazione senza titolo dell’appartamento dell’Aler sito in (OMISSIS). Ricorrono per cassazione gli imputati ritenendo:

1. non sussistente il reato per mancata prova dell’invasione;

2. configurabile l’esimente dello stato di necessità.

3. concedibile la sospensione condizionale della pena.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3 posto che la violazione denunziata in questa sede di legittimità non è stata dedotta innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova.

Questa Corte (Cass. Sez. 4A, 18/05/1994 – 13/07/1994, n. 7985) ha infatti affermato che sussiste violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni, come quella in esame, coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate.

Il restanti motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello.

E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Il ricorso è pertanto inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 da versare alla Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione della parte civile ALER SpA delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione della parte civile ALER SpA delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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