Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 16-04-2013, n. 17302

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 8 marzo 2012 la corte d’appello di Firenze in parziale riforma della sentenza pronunciata dal locale tribunale che in data 9 febbraio 2009 aveva condannato G.R., alle pene ritenute di giustizia, per indebito utilizzo di carta di credito concedeva all’imputato le attenuanti generiche e riduceva la pena a mesi 8 di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è affetta da vizio di motivazione, sostiene che la corte d’appello non ha dato una risposta specifica a tutte le doglianze contenute nell’atto di appello.

Il motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Per la validità della decisione non è infatti necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Qualora il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, in modo da consentire l’individuazione dell’iter logico – giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. Pen. Sez. 5, 2459/2000; Cass Sez. 2 N. 29439/2004; Cass Sez.2 n.29439/2009). Il giudice di merito non è infatti tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Devono, infatti, considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Nel caso in esame il giudice d’appello non si è limitato a richiamare la sentenza di primo grado che aveva già confutato tali doglianze, ma ha dato espressamente conto di avere esaminato in maniera specifica le censure in esame e di essere pervenuto alla conclusione, con motivazione coerente e priva di vizi logici, che non vi era spazio per un’alternativa diversa da quella sostenuta nella sentenza impugnata.

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, il 24.6.2012 e quindi dopo la sentenza impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013

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