Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-07-2012, n. 12967 Dichiarazione di adottabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10-2/23-4-2010, il Tribunale per i minorenni di Trieste dichiarava l’adottabilità dei minori C.A. e G. nonchè I.J..

Proponeva appello la madre D.M.M..

Si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Veniva disposta ed espletata consulenza tecnica.

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza 31-3/6-6-2011, confermava la sentenza del Tribunale per i minorenni.

Ricorre per cassazione la D.M..

Non hanno svolto attività difensiva altre parti.
Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, non sussistendo i presupposti della situazione di abbandono. Con il secondo, vizio di motivazione in ordine alla valutazione della consulenza tecnica.

Entrambi i motivi vanno rigettati, in quanto infondati.

Non si ravvisa violazione alcuna di legge, del resto non trattata adeguatamente nel primo motivo proposto.

In sostanza la ricorrente introduce profili e valutazioni di fatto, in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata, sorretta da motivazione adeguata e non illogica.

Precisa la sentenza impugnata che proprio sulla base di "timidi segnali di cambiamento" (un nuovo legame affettivo, un nuovo lavoro della madre) era stata disposta sospensione del procedimento, con l’avviso ai genitori dell’impegno richiesto per consolidare il rapporto con i figli e della necessità di una costante e continua collaborazione con i Servizi Sociali nel percorso di recupero delle funzioni genitoriali, collaborazione che era ben presto venuta meno (e in tal senso erano intervenute relazioni dei Servizi stessi) con conseguente riapertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità.

Evidenzia altresì la Corte i comportamenti gravemente disturbati di G. e le gravi difficoltà di A. e J., ampiamente descritti nella relazione dei Servizi.

Quanto alla consulenza svolta nel giudizio di appello, il Giudice a quo richiama le sue risultanze, precisando che l’odierna ricorrente non presenta idoneità a curare adeguatamente la crescita dei figli, non avendo maturato consapevolezza sufficiente del proprio vissuto e delle proprie scelte di vita: gli eventi, le relazioni conflittuali con i genitori dei figli – aggiunge la sentenza impugnata , ancora richiamando le risultanze della consulenza – hanno creato situazioni sempre più disagiate alla madre stessa e ai figli. Ritiene il giudice a quo, con valutazione di fatto incensurabile in questa sede, che l’odierna ricorrente non possa recuperare sufficienti competenze in un tempo ragionevole e compatibile con le crescenti e sempre più complesse esigenze dei figli.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Nessun provvedimento sulle spese, non essendosi costituite altre parti.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012
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