Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 16-04-2013, n. 17301

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21.9.2011 la corte d’appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Nuora che aveva condannato T.N. per concorso con il padre nelle more defunto, per ricettazione di un furgone.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è affetta da vizio di motivazione. Contesta la valutazione di responsabilità operata dalla corte di merito.

Il ricorso è inammissibile perchè generico e comunque versato in fatto.

Il T., sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita genericamente alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013

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