Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-01-2013) 10-04-2013, n. 16344

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.L. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 13 marzo 2012, con la quale, a parziale conferma della sentenza di primo grado, era stato condannato per il reato estorsione e altro e lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie del tentativo e alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 c.p..
Motivi della decisione

Nelle more è pervenuta rinuncia dell’imputato al ricorso (Cass. s.u., 21.7.92, caselli, 191180);

Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013

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