Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-07-2012, n. 12949 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte considerato che:

il giudice d’appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato, a norma dell’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, con decorrenza 5 giugno 2001, fra il lavoratore in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a.

dall’altra;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria;

il lavoratore non ha svolto attività difensiva;

la Corte territoriale, ha posto a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale la previsione simultanea di una duplice causa giustificatrice del termine – rappresentata rispettivamente sia dalle esigenze organizzative per il riproporzionamento di territorio ed innovazioni tecnologiche sia dalla necessità di provvedere al servizio in concomitanza delle ferie – era viziata da nullità per contrasto con la ratio generale della disciplina sui contratti a termine non derogata sul punto dalla contrattazione collettiva;

la suddetta impostazione è stata censurata dalla società ricorrente la quale ha denunciato violazione di legge.

Rilevato che:

il Collegio, in esito alla odierna udienza di discussione, ha disposto la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata;

il ricorso è fondato in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate (per tutte: Cass. 17 giugno 2008 n. 16396);

conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla stessa Corte di Appello di Genova in diversa composizione che si atterrà al principio su indicato.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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