Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 07-03-2013, n. 10555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, con sentenza dell’11/10/2007 dichiarava K.I. colpevole dei reati di cui all’art. 81 cpv c.p., L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, art. 171 ter, comma 1, lett. a), c) e d), perchè a fini di lucro, abusivamente deteneva per la vendita o la distribuzione, poneva in commercio, vendeva sulla pubblica via supporti informatici contenenti programmi per elaboratori, nonchè fonogrammi e videogrammi di opere musicali, sprovvisti del contrassegno Siae, in misura superiore alle cinquanta unità, e lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, pena sospesa, pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano "(OMISSIS)".

La Corte di Appello di Salerno, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 30/3/2012, in riforma del decisum di prime cure, ha assolto il prevenuto dai reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis e art. 171 ter, comma 1, lett. d), ed ha rideterminato la pena per il residuo reato in mesi 4 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, con revoca dell’ordine di pubblicazione della sentenza; conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:

-inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, rilevato che il giudice di merito continua ad attribuire valore probatorio alla mancanza del contrassegno Siae in violazione della normativa in materia siccome interpretata dalla Corte di Giustizia Europea e dalla giurisprudenza di legittimità;

-il reato contestato al prevenuto è estinto per prescrizione.
Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha assolto l’imputato dalle condotte ad esso contestate, incentrate sulla assenza del contrassegno Siae sui prodotti in sequestro; ha, di contro, confermato la condanna in relazione al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c).

A sostegno del decisum il giudice di merito ha richiamato le emergenze istruttorie che hanno permesso di rilevare che l’imputato era stato sorpreso mentre deteneva, in rilevante numero, i supporti in questione, sulla pubblica via, mostrandoli ai passanti, con chiara espressione di offerta per la vendita; tutta la merce era priva del contrassegno Siae (deposizione teste G.C. della Guardia di Finanza).

Orbene, è indubbio che la sentenza della Corte comunitaria, resa l’8/11/2007 in processo Schwibbert non incide sulla tutela del diritto d’autore in quanto tale ed in particolare sui diritti riconosciuti a difesa della personalità dell’autore o su quelli relativi alla utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno: era ed è vietata, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, qualsiasi attività che comporti la abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno, nè potrebbe essere altrimenti, posto che la funzione istituzionale della SIAE rimane comunque circoscritta alla sola attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore (Cass. 24/6/2008, n. 34555; Cass. 24/6/2008, n. 34266).

La pronuncia della Corte comunitaria non produce, dunque, effetti nei confronti delle violazioni sostanziali del diritto d’autore, come, in particolare, quelle sanzionate dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) o all’art. 171 ter, comma 2, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata.

E’ altrettanto vero, pecche il reato previsto dal citato art. 171 ter, lett. c), viene a concretizzarsi nel caso della sussistenza provata della duplicazione o contraffazione del materiale posto in vendita.

Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito, sul punto, non hanno fornito alcuna giustificazione motivazionale, in quanto le richiamate emergenze istruttorie non si palesano atte a dare esaustiva prova della ravvisabilità di detto elemento, nè hanno dato adeguato riscontro alla relativa censura sollevata nell’interesse del prevenuto.

Di tal che, la non manifesta infondatezza del ricorso, in relazione alla eccepita mancanza di prova della illecita duplicazione o contraffazione della merce in sequestro, consentendo la corretta instaurazione di un compiuto rapporto di impugnazione, permette a questa Corte di rilevare che il reato per cui si procede risulta prescritto, già, al 7/8/2012; pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013

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