Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10247

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Con sentenza del 31.1.2012 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, con la quale G.P., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di giorni 20 di arresto ed Euro 400,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

Assumeva la Corte territoriale, disattendendo i rilievi difensivi, che non poteva dichiararsi la prescrizione del reato, stante le sospensioni dovute a diversi impedimenti.

Nè poteva essere dichiarata l’estinzione del reato ex art. 181 quinquies cit. D.Lgs. Pur non essendo stata richiesta la riapertura dell’istruttoria dibattimentale, il documento prodotto in udienza non era idoneo a determinare l’invocato effetto estintivo, non essendo il ripristino dello stato dei luoghi intervenuto spontaneamente e prima della sentenza di condanna.

2. Propone ricorso per cassazione G.P., a mezzo del difensore, denunciando la contraddittorietà della motivazione.

All’atto di appello era stata allegata certificazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di (OMISSIS), con la quale si attestava che, entro i termini stabiliti dall’ordinanza dirigenziale n. 38/2006, si era provveduto alla rimozione e demolizione della struttura lignea realizzata in zona sottoposta a vincolo e ripristinato lo stato dei luoghi. In udienza, stante il rito prescelto, si era chiesta l’attivazione dei poteri officiosi della Corte ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3 per acquisire la documentazione in questione.

La Corte, avendo esaminato il documento, di fatto si è avvalsa dei suoi poteri officiosi, implicitamente acquisendolo. Erroneamente, però, ha ritenuto che esso non producesse l’effetto estintivo di cui al D.L. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies. Dalla certificazione emerge, invero, che si provvide nei termini stabiliti dall’ordinanza al ripristino dello stato dei luoghi (come accertato in data (OMISSIS)) e quindi ben prima della sentenza di condanna (emessa il 8.3.2007).
Motivi della decisione

1. A norma del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 quinquies "la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e, comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’applicabilità della speciale causa estintiva di cui all’art. 181 quinquies è subordinata al fatto che la rimessione in pristino da parte dell’autore dell’abuso sia spontanea e non eseguita su impulso dell’autorità amministrativa (Cass. Sez. 3 n. 3064 del 5.12.2007). L’estinzione si ha quindi solo quando non sia stata ancora disposta d’ufficio dalla P.A.; è necessario cioè che "l’autore dell’abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la P.A. la disponga, perchè l’effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio" (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 3945 del 19.12.2005).

Del resto, se si fosse voluto far riferimento solo alla sentenza di condanna, non avrebbe avuto alcun senso richiamare il provvedimento disposto d’ufficio dalla P.A. Tale ultimo richiamo attesta, in modo inequivocabile, che il legislatore ha voluto porre l’accento sul carattere (necessariamente) spontaneo della rimessione in pristino per farne derivare l’effetto estintivo del reato. Siffatto carattere di spontaneità non ha ovviamente la mera esecuzione di un provvedimento ripristinatorio già disposto dall’Autorità amministrativa.

2. La Corte territoriale ha Implicitamente esercitato i poteri officiosi, acquisendo la documentazione prodotta in udienza, tanto che ha proceduto all’esame della stessa.

E, correttamente, ha ritenuto che essa non fosse idonea a determinare l’effetto estintivo di cui all’art. 181 quinquies cit. D.Lgs. ed a tal fine ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata.

Il ricorrente, nell’evidenziare che la rimessione in pristino è avvenuta prima della sentenza di condanna, omette di considerare che, nel caso di specie, non sussisteva il requisito della "spontaneità".

Risulta pacificamente, come riconosce anche il ricorrente, e come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, che la rimessione in pristino intervenne solo a seguito della notifica dell’ordinanza con cui si ingiungeva al G. di provvedere alla "rimozione e demolizione delle opere realizzate sopra descritte e al conseguente ripristino dello stato dei luoghi …".

3. Non essendo il ricorso manifestamente infondato, è consentito rilevare la prescrizione, maturata, peraltro, già prima della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, nel rigettare l’eccezione difensiva, ha evidenziato genericamente che vi erano state "sospensioni dei termini disposte per diverse impedimenti".

Si può tener conto, ai fini della sospensione della prescrizione, solo dei rinvii delle udienze disposti per impedimento dell’imputato e del difensore, e quindi di quelli disposti alle udienze del 23.2.2011 e 3.5.2011 (da calcolare per 60 giorni ognuno, a norma dell’art. 159 c.p., comma 1, n. 3).

Non si può, invece, tener conto dei rinvii disposti alle udienze del 22.6.2011 (per incompatibilità di uno dei componenti del collegio), del 12.7.2011 (per disporre la citazione ex art. 161 c.p.p.), dell’11.10.2011 (per assenza di un componente del collegio), del 12.1.2012 (per diversa composizione del collegio). E’ pacifico, infatti, che la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportino la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (cfr. Cass sez. un. n. 1021 del 28.11.2001; e, successivamente, Cass. sez. 2 n. 43094 del 30.9.2003;

Cass. Sez. 4 n. 18641 del 20.1.2004; Cass. sez. 5 n. 12453 del 23.2.2005; Cass. Sez. 5 n. 49647 del 2.10.2009).

3.1. Essendo la permanenza del reato cessata, certamente, alla data del 16.6.2006, quando, nel corso del sopralluogo dell’Ufficio Tecnico del Comune di (OMISSIS), venne accertato che il G., in ottemperanza all’ordinanza del 16.5.2006, aveva provveduto al ripristino dello stato dei luoghi (cfr. certificazione, depositata agli atti il 20.3.2007 ed allegata anche al ricorso), il termine massimo di prescrizione di anni 5, cui bisogna aggiungere il periodo di sospensione per giorni 120, come si è visto in precedenza, era maturato già in data 16.10.2011 e, quindi, prima della sentenza impugnata (emessa il 31.1.2012).
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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