Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10240

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22/12/2009 il Tribunale di Termini Imerese ha dichiarato C.F. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2005, art. 1 per avere abbandonato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi (in particolare vinacce e raspi) depositandoli abusivamente, e lo ha condannato alla pena di Euro 10.000 di ammenda.

2. Ha proposto appello l’imputato tramite il difensore; lamenta come dall’istruzione dibattimentale, ed in particolare dall’esame del teste M.llo M., sia emerso che le vinacce erano da lui regolarmente conferite in distilleria, mentre i raspi erano utilizzati come ammendante agricolo; a terra erano quindi rimasti unicamente i residui delle vinacce ammontanti approssimativamente ad un metro cubo e suscettibili quindi di deposito temporaneo sul terreno per un anno del D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 183, comma 3, n. 2. Nè, contrariamente a quanto affermato in sentenza, era mai emerso che l’imputato avesse lasciato ruscellare i liquami in maniera impropria.

Con ordinanza del 27/04/2012 la Corte d’Appello di Palermo, qualificando l’impugnazione come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte.
Motivi della decisione

3. Va anzitutto chiarito che l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5, stante l’inappellabilità della sentenza impugnata; occorre al riguardo ricordare l’insegnamento delle Sezioni unite che, con la sentenza n. 45371 del 2001, Bonaventura, hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchè l’esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed insieme sufficiente perchè il giudice possa compiere la operazione di qualificazione è la esistenza giuridica di un atto – cioè di una manifestazione di volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo – e non anche la sua validità; ciò che conta è inoltre la volontà oggettiva dell’impugnante – quella cioè di sottoporre a sindacato la decisione impugnata -, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all’errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.

4. Quanto al merito, il ricorso, così convertito, deduce, sostanzialmente, il travisamento della prova consistente nell’avere il primo giudice ritenuto sussistente il deposito delle vinacce pur a fronte di dichiarazione testimoniale da cui risultava, per effetto dell’esame dei registri, che dette vinacce erano state conferite a distilleria di (OMISSIS), essendo rimasto sul terreno unicamente lo "sporco" delle stesse.

Ne consegue, nell’impossibilità, in ogni caso, di ritenere che dette vinacce rientrino nella previsione del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, art. 2 bis, conv. in L. 30 dicembre 2008, n. 205 (che ha stabilito che le vinacce ed i raspi derivanti dai processi di vinificazione e distillazione che subiscano esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, sono da considerare sottoprodotti), non emergendo dalla sentenza alcunchè in ordine ai trattamenti operati nella specie, la non manifesta infondatezza del ricorso con possibilità, per questa Corte, di rilevare, ex art. 129 c.p.p., la causa di estinzione della prescrizione che, tenuto conto della sospensione intervenuta dal 08/11/2011 al 27/04/2012 per astensione del difensore dalle udienze, è maturata, successivamente alla sentenza impugnata, in data 28/06/2012.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013

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