Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-07-2012, n. 12933 Prodotti agricoli Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 depositato il 17 aprile 2002, il sig. F.G. e la Latteria Agricola Santa Margherita s.c.a.r.l. proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Mantova – sez. dist. di Castiglione delle Stiviere avverso il decreto n. 4581 del 2002 con il quale la Regione Lombardia aveva ingiunto loro (la seconda quale obbligata in solido) il pagamento della sanzione di Euro 20.000,00, per la violazione dell’obbligo di cui alla L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 4, in relazione alla campagna lattiero-casearia 1997-1998, ovvero per non aver operato la trattenuta, a titolo di garanzia, dell’eventuale successivo obbligo di pagamento del prelievo supplementare, sul presso del latte conferito dai soci produttori, senza essere, peraltro, nemmeno in possesso di idonea garanzia ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995 nei riguardi dei soci produttori che avevano consegnato latte oltre il proprio quantitativo di riferimento individuale.

Nella costituzione della convenuta Regione Lombardia, il Tribunale adito, con sentenza n. 119 del 2004 (depositata il 22 dicembre 2004), respingeva l’opposizione e dichiarava compensate integralmente le spese del giudizio.

A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto Tribunale, oltre a rigettare l’eccezione pregiudiziale di estinzione della sanzione, respingeva nel merito l’opposizione sul presupposto che, nella specie, si sarebbero dovuti ritenere configurati tutti i presupposti della violazione contestata e posta a fondamento dell’impugnata ordinanza-ingiunzione. Nei confronti della suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il F.G. e la Latteria Agricola Santa Margherita s.c.a.r.l., basato su quattro motivi, al quale ha resistito con controricorso l’intimata Regione Lombardia. I difensori dei ricorrenti hanno anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

2. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 4 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè l’omessa ed erronea motivazione della sentenza impugnata.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione del Reg. CE n. 3950/1992 in relazione alla L. n. 468 del 1992, art. 5 e alla L. n. 79 del 2000, art. 1.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione del Reg. CEE n. 3950/1992 e del Reg. CEE n. 536/1993, in ordine alla natura della trattenuta ad opera delle cooperative acquirenti, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia del 29 aprile 1999.

5. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 3950/1992, del Reg. CE n. 536/1993, della L. n. 468 del 1992 e della L. n. 5 del 1998, in ordine al collegamento tra l’attribuzione dei q.r.i. e l’obbligo di trattenuta in capo alle Cooperative acquirenti;

con la stessa doglianza hanno dedotto anche il difetto di motivazione della sentenza stessa.

6. Rileva il collegio che, nell’economia complessiva della valutazione dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, si prospetta preliminare procedere all’esame del terzo che, in conformità con quanto sostenuto dal Procuratore Generale, è da qualificarsi manifestamente fondato alla stregua dell’evoluzione giurisprudenziale (soprattutto successiva alla proposizione del ricorso) sviluppatasi sulla specifica questione della qualificazione dell’adempimento della trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte previsto a carico degli acquirenti dalla L. n. 468 del 1992, art. 5 e sanzionato dalla L. cit., art. 11.

In proposito, infatti, occorre evidenziare che le Sezioni unite di questa Corte – sulla premessa che la Corte di giustizia aveva affermato, con la sentenza del 29 aprile 1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione, prevedendo una facoltà, non imponeva, tuttavia, alcun obbligo agli acquirenti – hanno statuito (superando il pregresso difforme orientamento di cui alla sentenza n. 1236 del 2002, presa in considerazione nella decisione impugnata), con la sentenza n. 26434 del 12 dicembre 2006 (pienamente condivisa da questo collegio), che la L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia con la richiamata decisione, e vanno, pertanto, disapplicati (in tal senso v., da ultimo, ad es., Cass. n. 6551 e n. 11642 del 2010). Peraltro, con la stessa sentenza, le Sezioni unite hanno chiarito che la ritenuta incompatibilità, d’altra parte, non viene meno in virtù del fatto che l’ordinamento interno consente all’acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1) dal momento che l’introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell’obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall’anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell’acquirente stesso (rimanendo irrilevanti le disposizioni eventualmente previste con altre fonti di tipo secondario).

Alla stregua del riportato orientamento delle Sezioni unite il ricorso deve essere accolto con riferimento al riportato terzo motivo, con il conseguente assorbimento delle altre doglianze (che, infatti, restano superate per effetto della ritenuta fondatezza di quella involgente la questione principale sulla natura giuridica del suddetto adempimento e sulla conseguente applicabilità o meno del relativo regime sanzionatorio).

Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si può, in questa sede, decidere direttamente sul merito della controversia (in relazione al disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 1 nella sua versione, "ratione temporis" applicabile, antecedente alla modificazione introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006), con il conseguente accoglimento dell’opposizione ed annullamento del decreto della Regione Lombardia n. 4581 del 2002 emesso a carico degli odierni ricorrenti e dai medesimi ritualmente impugnato.

Non può, invece, avere alcun seguito – essendo, invero, inammissibile – la richiesta avanzata nell’interesse dei ricorrenti solo nella memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. (avente – come è noto – solo funzione illustrativa finale delle precedenti difese) di restituzione della somma pagata (e documentata da apposita ricevuta) in data 4 agosto 2006 a seguito dell’emanazione della sentenza di primo grado (in ordine alla sanzione comminata con l’impugnata ordinanza-ingiunzione), in considerazione dei circoscritto "thema decidendum" caratterizzante necessariamente la proposta opposizione e dello specifico oggetto dei motivi dedotti con il formulato ricorso per cassazione. Del resto l’avanzata istanza potrà, eventualmente (nella sussistenza dei relativi presupposti), costituire oggetto di azione esperibile in separata sede processuale.

7. Sussistono giusti motivi, in virtù della precedente incertezza giurisprudenziale determinatasi sulla questione risolta con la richiamata sentenza delle Sezioni unite, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio svolti.
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza-ingiunzione. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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