Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-07-2012, n. 12931 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 31 gennaio 2006, il Tribunale di Termini Imerese ha rigettato l’opposizione proposta da A.S., S.N. e M.F. avverso l’ordinanza (n. 20050070; prot. n. 1946/70/05) del Ministero delle politiche agricole e forestali – Ispettorato centrale repressione frodi, con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 43.432,89 a titolo di sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari.

Il Tribunale ha rilevato l’infondatezza dell’unico motivo di opposizione, perchè la violazione da cui trae origine l’ordinanza- ingiunzione è diversa da quella cui si riferisce l’ordinanza di archiviazione n. 13/05/A del 27 gennaio 2005 dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sicchè la detta archiviazione non preclude in alcun modo, alla stessa Amministrazione, l’emissione, per un diverso illecito amministrativo, dell’ordinanza impugnata.

2. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese A.S., S.N. e M.F. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 14 marzo 2007, sulla base di un motivo.

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

2. – Con l’unico mezzo, i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando che il Tribunale non abbia esaminato i documenti offerti dallo stesso Ministero, in particolare il rapporto della Guardia di finanza di Riposto (CT), da cui risulta che l’archiviazione disposta in favore dell’Associazione produttori ortofrutticoli della Sicilia occidentale, nella cui veste di presidenti i ricorrenti si sono succeduti, reca l’importo di Euro 95.133,51, e quindi indica l’intero ammontare del finanziamento concesso per la campagna agrumicola 1996/1997, come si ricava, in particolare, dal foglio 26 del verbale della Guardia di finanza.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale di Termini Imerese è giunto alla conclusione che l’archiviazione disposta dall’Amministrazione opposta con l’ordinanza n. 13/05/A del 27 gennaio 2005 non preclude in alcun modo alla stessa l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione in questione, essendo diverse le violazioni alla base dell’una e dell’altra: mentre l’archiviazione ha riguardo all’indebita percezione, a seguito dell’ordine di pagamento dell’AIMA n. (OMISSIS), di aiuti comunitari per la trasformazione di agrumi per l’importo di Euro 95.133,51, alla base dell’ordinanza-ingiunzione vi è l’indebita percezione, per effetto dell’ordine di pagamento dell’AIMA n. (OMISSIS), di aiuti comunitari a titolo di compensazione finanziaria per la trasformazione di agrumi per l’importo di Euro 43.419,34.

Il Tribunale ha pertanto valutato che, non solo erano diversi i rapporti della Guardia di finanza nell’uno e nell’altro caso (la violazione archiviata traendo origine dal rapporto n. (OMISSIS); la violazione oggetto dell’ordinanza-ingiunzione essendo fondata sul rapporto n. (OMISSIS)), ma che differenti erano le stesse violazioni, derivanti dalla percezione di aiuti conseguenti a distinti ordini di pagamento.

I ricorrenti per cassazione contestano questa conclusione, ma in modo generico e aspecifico, non solo senza riportare il contenuto dei documenti che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare, ma anche trascurando di criticare adeguatamente il rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, concernente la diversità di aiuto indebitamente percepito (nell’un caso trattandosi dell’ordine di pagamento n. 6981 del 25 marzo 1997; nell’altro dell’ordine di pagamento n. (OMISSIS)).

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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