Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-01-2013) 05-03-2013, n. 10234

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14/11/2007 il Tribunale di Vasto ha condannato alla pena di Euro 90,00 di ammenda C.A. per il reato previsto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38, comma 1, e art. 221 (T.U.L.P.S.) nonchè del R.D. n. 635 del 1940, art. 58, commi 1 e 3, perchè ometteva di denunciare il trasferimento del fucile da caccia, ceduto a terzi, dalla propria abitazione a quella dell’acquirente.

2. Ha interposto appello l’imputato che, con un primo motivo, lamenta la insussistenza del fatto sul presupposto che, come emergente dalle disposizioni dell’art. 38 cit. Tulps e del R.D. n. 635 del 1940, art. 58 l’obbligo di denuncia del trasferimento dell’arma, in caso di cessione della stessa, incombe sull’acquirente quale nuovo proprietario – possessore, e non sul venditore. Richiama, a conforto, pronuncia di questa Corte in ordine al fatto che nessun obbligo di denuncia incombe sul detentore di munizioni laddove le stesse subiscano una modificazione in decremento. Chiede dunque l’annullamento della sentenza.

Con ordinanza in data 22/05/2012 la Corte d’Appello di L’Aquila ha trasmesso gli atti a questa Corte essendo la sentenza inappellabile.
Motivi della decisione

3. Va anzitutto chiarito che l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., comma 5, stante l’inappellabilità della sentenza impugnata; occorre al riguardo ricordare l’insegnamento delle Sezioni unite che, con la sentenza n. 45371 del 2001, Bonaventura, hanno sostenuto che in tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, come verificatosi del resto nella specie, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5, a verificare l’oggettiva impugnabilìtà del provvedimento, nonchè l’esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. Con la stessa decisione si è aggiunto che condizione necessaria ed insieme sufficiente perchè il giudice possa compiere la operazione di qualificazione è la esistenza giuridica di un atto – cioè di una manifestazione di volontà avente i caratteri minimi necessari per essere riconoscibile come atto giuridico di un determinato tipo – e non anche la sua validità; ciò che conta è inoltre la volontà oggettiva dell’impugnante – quella cioè di sottoporre a sindacato la decisione impugnata -, senza che sia possibile attribuire alcun rilievo all’errore che potrebbe verificarsi nel momento della manifestazione di volontà o anche alla deliberata scelta di proporre un mezzo di gravame diverso da quello prescritto.

Il ricorso, così convertito, è ammissibile posto che, da un lato, propone censure riguardanti la violazione della legge sostanziale e, dall’altro, benchè sottoscritto da Difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, risulta seguito, in calce, da procura speciale sottoscritta dall’imputato, sì che il ricorso, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, deve intendersi presentato personalmente (cfr. Sez. U., n. 47803 del 27/11/2008, D’Avino, Rv. 241355).

4. Venendo al merito della condotta omissiva contestata, questa Corte ha già ritenuto che destinatario del precetto di cui al R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 1, (Regolamento di P.S.), sanzionato dall’art. 221 cit. T.U.L.P.S., che prevede che debba essere "denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità" delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti, sia anche colui che vende a terzi l’arma detenuta (Sez. 1, n. 12606 del 16/05/1986, Salustri, Rv. 174243; implicitamente, anche, Sez. 1, n. 4956 del 27/10/1976, Lorieri, Rv. 136958).

Ciò posto, tuttavia, il motivo di ricorso non appare manifestamente infondato considerato che altra pronuncia, sia pure con riguardo, specificamente alla ipotesi delle munizioni, ha affermato che l’obbligo di denuncia di cui all’art. 58 cit. è posto a carico del legittimo detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime rispetto a quello per il quale è autorizzato dalla competente autorità, mentre è esentato da detto obbligo, e la relativa omissione non è penalmente perseguibile, nel caso in cui le munizioni legittimamente detenute subiscano una modificazione in decremento (Sez. 1, n. 1327 del 01/12/1993, Marrapodi, Rv. 197079). La non manifesta infondatezza del ricorso, instaurando ritualmente il rapporto di impugnazione, consente allora a questa Corte di rilevare, ex art. 129 c.p.p., la intervenuta prescrizione del reato, maturata, secondo il previgente, più favorevole, regime, ed in assenza di qualsivoglia sospensione, in data 11/10/2007.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2013
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