T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 18-01-2011, n. 25

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 5 gennaio 2010 e depositato il successivo giorno 26, il Mar.llo Capo C.P., in servizio effettivo presso la Stazione Carabinieri di Formia, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale il Comando Legione Carabinieri Lazio ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente in data 14.9.2009 diretta a ottenere la concessione del beneficio di giorni tre di permesso mensile, regolarmente retribuiti, ai sensi dell’art. 33 comma 3 L. 104/92 per poter assistere la propria madre residente nel comune di Roccabascerana (AV).

2) Spiega l’Amministrazione, a giustificazione del diniego, che l’istante non potrebbe garantire un’assistenza continua e quotidiana al parente cagionevole, posto che presta servizio a una distanza di circa 150 km dal comune di Roccabascerana.

3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Afferma che già da molti anni presta assistenza in via esclusiva e continuativa alla propria madre, essendo l’unico parente in grado di accudire la stessa, stante l’impossibilità di provvedervi del padre e della sorella di esso ricorrente.

La distanza chilometrica, che non è di 150 km come affermato dall’Amministrazione ma di 111, non ha mai costituito ostacolo per il ricorrente il quale, pressoché quotidianamente, si reca a Roccabascerana.

4) In data 20 febbraio 2010, si è costituito in giudizio il Comando Legione carabinieri Lazio.

5) Con motivi aggiunti notificati a mezzo servizio postale il 26 aprile 2010 e depositati il successivo 11 maggio, il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 594/185 del 18.2.2010, con la quale il Comando Legione Carabinieri Lazio, valutata l’istanza di riesame presentata in data 3.12.2009, ha negato al ricorrente l’autorizzazione a fruire del descritto beneficio; nonché, la nota del 26.2.2010, con cui L’Amministrazione "attesa la necessità di adempiere a quanto statuito dal G. A. nell’ordinanza n. 79/10", ha confermato il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente in data 14.9.2009, spiegando che:

– il requisito della continuità non sussiste nei casi di oggettiva lontananza dall’assistito, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale ma anche semplicemente temporale;

– oltre alla distanza chilometrica, vanno valutati anche quei fattori (viabilità velocità dei collegamenti) che in concreto possono essere di ostacolo alla sistematicità dell’assistenza al disabile;

6) A sostegno del gravame, il ricorrente riproduce in sostanza le stesse doglianze del ricorso introduttivo, rimarcando in particolare che:

– la distanza di 111 km (per percorrere la quale impiega un tempo di circa 1 ora e 30 minuti) non costituisce fattore impeditivo ad assicurare continuità di assistenza alla propria madre;

– l’assistenza continuativa non deve avere carattere quotidiano ed esclusivo; – egli è l’unico punto di riferimento per la madre disabile stante l’impossibilità a provvedervi da parte del padre e della sorella;

– i richiami giurisprudenziali contenuti nel provvedimento non sono calzanti alla vicenda in esame.

7) Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010, la causa è stata riservata per la decisione.

8) Il ricorso è infondato.

9) L’art. 33 comma 3 della L. 104/92, nella formulazione vigente all’epoca della presentazione dell’istanza e del rigetto della stessa disponeva: "Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno".

L’art. 20 della L. 8.3.2000 n. 53 ha ampliato l’applicabilità del descritto beneficio prevedendo che "Le disposizioni dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente".

10) Alla luce delle descritte disposizioni, quindi, per ottenere il beneficio non occorreva più il requisito della convivenza, ma era comunque necessario che il soggetto beneficiario prestasse assistenza in via esclusiva e in modo continuativo.

11) Tanto premesso, osserva il Collegio che nel caso di specie, tali requisiti difettano e pertanto il provvedimento impugnato è immune dalle dedotte censure.

12) Ciò in quanto il ricorrente vive e lavora nel Comune di Formia che dista 111 km da quello di Roccabascerana (dove vive la madre), e ciò rende oggettivamente impossibile che il ricorrente possa prestare un’assistenza continuativa alla madre che sia compatibile con i propri impegni lavorativi.

Inoltre, difetta il requisito dell’esclusività, posto che l’anziana madre non è sola ma vive con il marito G.P., il quale, sia pure afflitto da problemi cardiaci (cfr. certificato medico in atti) non risulta essere in uno stato di incapacità tale da non poter assistere la moglie.

13) Sul punto, anche di recente, la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che "Ai fini della fruizione dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, l. 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla l. 8 marzo 2000 n. 53, occorre che l’assistenza al parente o affine entro il 3 grado portatore di handicap, ancorché non convivente, sia in atto, continuativa ed esclusiva" (Cass. Civ. Sez. Lav. 22.4.2010 n. 9557.

14) In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.

15) Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 66/10, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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