Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-07-2012, n. 12929 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22-9-1984 G.C. e G.C.L. assumevano di essere proprietari di un fondo con annesso fabbricato sito nel Comune di (OMISSIS), gravato da servitù di passaggio larga m. 3,50 e lunga circa m. 10 in favore di due fondi vicini, di cui erano divenuti proprietari, con successivi atti, i coniugi C.O. e M.E. ed i fratelli Ge.Am., Li., Ge. e Ma.. Gli attori deducevano che tale servitù era ubicata a ridosso del fabbricato e divideva in due parti il manto erboso antistante alla casa, per cui era fonte di molestia per chi vi abitava e rendeva inutilizzabile il rimanente tratto del terreno; e che, pertanto, essi avevano predisposto un nuovo passaggio qualche metro più a valle, sottoponendolo ai proprietari dei fondi dominanti, i quali però si erano rifiutati di accettarlo. Tanto premesso, i G. convenivano dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa C. O., M.E., Ge.Am., Ge.Li., Ge.Ge., Ge.Ma., nonchè F.P., C.C. e L.P., chiedendo che venisse ordinato il trasferimento della servitù dall’attuale luogo di esercizio alla sede da essi predisposta.

Con altro atto notificato il 23-10-1984 i G. citavano gli stessi convenuti, chiedendone la condanna al ripristino della sede della servitù, arbitrariamente ampliata dalla prevista misura di m.

3,50 sino a m. 4,40, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio.

In entrambi i giudizi si costituivano i convenuti, resistendo alle domande attrici.

A seguito della riunione delle due cause e dell’espletamento di attività istruttoria, con sentenza dell’8-8-1994 il Tribunale adito accoglieva la prima delle domande attrici, rilevando che lo spostamento della servitù avrebbe realizzato un indubbio miglioramento per il fondo servente, e che il tracciato offerto era ugualmente comodo per i fondi dominanti.

La predetta sentenza veniva impugnata con appello principale dai coniugi C. e con appello incidentale subordinato dai G., i quali chiedevano, in caso di accoglimento dell’appello principale, l’accoglimento della domanda di ripristino della servitù nei limiti di larghezza previsti dal titolo.

La Corte di Appello di Venezia accoglieva entrambi i gravami, rilevando da un lato che presupposto del trasferimento della servitù in luogo diverso è un fatto sopravvenuto, ossia che l’esercizio sia divenuto più gravoso, laddove nella specie la situazione prospettata dai G. già sussisteva al momento della stipula dell’atto costitutivo (scrittura privata autenticata in data 25-4-1968), e dall’altro che effettivamente era stata raggiunta la prova che la servitù veniva di fatto esercitata su un percorso più largo rispetto a quello originario.

Avverso tale sentenza ricorrevano per cassazione G.C. L., R., N. e F., quali eredi di G. C., e il primo anche in proprio.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 21-6-2000, accoglieva il primo motivo di ricorso, dichiarava inammissibile il secondo e assorbito il terzo, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, enunciando il principio secondo cui "la maggiore gravosità, per il fondo servente, dell’esercizio della servitù, prevista dall’art. 1068 c.c., comma 2, come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all’attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dalla utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario. Ne consegue che anche la costruzione sul fondo servente, a ridosso del punto in cui si esercita una servitù di passaggio, di un fabbricato destinato ad abitazione, può costituire una nuova situazione di fatto che determina la maggior gravosità, quando i proprietari di quel fondo lamentino immissioni moleste o limitazioni al godimento dell’immobile edificato. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tener conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all’esercizio di ogni diritto".

Con atto di citazione del 13-6-2001 G.C.L., R., N. e F. riassumevano il giudizio, chiedendo lo spostamento della servitù nella sede di cui alla planimetria in atti, con contestuale divieto di transito nel sito sino ad allora occupato.

Si costituivano solo C.O. e M.E., chiedendo l’accoglimento dell’appello e il rigetto della domanda attrice.

Con sentenza depositata il 6-9-2005 la Corte di Appello di Venezia rigettava l’appello proposto da C.O. e M. E. avverso la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, che confermava; conseguentemente, ordinava il trasferimento della sede della servitù di passaggio, da eseguirsi a cura e spese di tutti i convenuti in solido, nella nuova sede di cui alla planimetria in atti; condannava i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di tutte le fasi del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso C. O. e M.E., sulla base di due motivi.

Ge.Am., Ge.Li., Ge.Ge., G. M., ge.ar., ge.lu., F.P., C.C. e L.P. hanno depositato controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale.

Anche G.R., N. e F., quali eredi di G.C. e C.L., hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria questa Corte ha disposto la notifica del ricorso incidentale dei Ge. ai G., ex art. 331 c.p.c..

In prossimità della nuova udienza sono state depositate ulteriori memorie dai ricorrenti principali e dai G..
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano la falsa applicazione di norme di diritto e la carenza di motivazione in relazione al requisito della pari comodità richiesto ai fini del trasferimento della servitù in luogo diverso. Deducono che la Corte di Appello si è limitata a richiamare le prove acquisite nel giudizio di primo grado, senza tener conto dell’aggravio derivante a carico del fondo dei ricorrenti a causa della maggiore sinuosità del nuovo tracciato. Sostengono che tale elemento peggiorativo non poteva essere ignorato, non rilevando in contrario il fatto che il tratto di maggiore sinuosità si trovi fuori del fondo servente, su un mappale di proprietà del Comune di (OMISSIS). Aggiungono che la soluzione prescelta dalla Corte di Appello finisce col sottoporre a servitù di passaggio un’area del terreno comunale maggiore della precedente e comporta maggiori vincoli per tale fondo, senza il consenso del Comune di (OMISSIS).

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 2907 c.c. ed ex art. 112 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1071 c.c. e la carenza di motivazione. In particolare, rilevano che la Corte territoriale ha illegittimamente operato una sorta di compensazione tra la minore comodità derivante per il fondo C. e la maggiore comodità per il fondo Ge., senza tener conto del fatto che anche i convenuti Ge. in primo grado si erano opposti alla pretesa degli attori, che avevano evidentemente ritenuto contraria ai loro interessi.

Sostengono che il richiamo operato dai giudici di merito all’art. 1071 c.c. è improprio, in quanto tale norma si riferisce al caso di divisione di un medesimo fondo dominante e alla conseguente spettanza della preesistente servitù a vantaggio di ciascuna nuova porzione dominante autonoma venutasi a creare; laddove, nel caso di specie, vi è stata semmai una divisione del fondo servente, in quanto il primo fondo alienato dall’originario proprietario V. e, quindi, costituitosi come fondo dominante, è stato quello dei C..

Deducono che la Corte di Appello ha violato il principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche nella parte in cui ha condannato i proprietari dei fondi dominanti alla costruzione coattiva del nuovo percorso. Rilevano, comunque, che le spese necessarie per il trasferimento della servitù non possono essere poste a carico dei proprietari del fondo dominante, ma devono gravare sui proprietari dei fondi serventi.

Con il primo motivo di ricorso incidentale Ge.Am., Ge.Li., Ge.Ge., Ge.Ma., g.

a., ge.lu., F.P., C.C. e L.P. lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte di Appello disposto il trasferimento della servitù di passaggio a cura e spese dei convenuti, in mancanza di domanda degli attori. Fanno presente, in ogni caso, che le spese dello spostamento devono gravare sul proprietario del fondo servente che chiede il trasferimento della sede dell’originaria servitù.

Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c..

Sostengono che la Corte di Appello, nel condannare i Ge. alle spese giudiziali, non ha applicato correttamente il principio della soccombenza, e che nella specie non sussistevano i presupposti per la condanna solidale dei convenuti alle spese, non essendo configurabile tra gli stessi una comunanza di interessi.

Con l’univo motivo di ricorso incidentale condizionato i G. chiedono, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, la conferma della pronuncia della Corte di Appello, poi cassata dalla Corte di Cassazione, con la quale è stata accolta la domanda subordinata di riduzione del passaggio esistente alle dimensioni fissate dal titolo.

2) Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Giova rammentare che l’art. 1068 c.c. subordina il trasferimento dell’esercizio di una servitù prediale in un luogo diverso da quello originario ad una duplice condizione: per un verso, che l’originario esercizio della servitù sia divenuto più gravoso per il fondo servente, ovvero impedisca al proprietario di questo di fare lavori, riparazioni o miglioramenti; per altro verso, che venga offerto al proprietario del fondo dominante un luogo ugualmente comodo (Cass. 1- 4-1997 n. 2841; Cass. 8-10-1981 n. 5295; Cass. 7-5-1980 n. 3022).

In particolare, questa Corte ha avuto modo di precisare che, nel caso di lite tra i proprietari dei fondi, servente e dominante, sulla trasferibilità della servitù di passaggio in luogo diverso, la valutazione del giudice di merito, secondo i criteri di cui all’art. 1068 c.c., comma 2 deve essere globale e comparativa, essendo nella realtà impossibile che qualsiasi nuovo passaggio comporti caratteristiche strutturali e di uso assolutamente identiche a quelle del percorso anteriore. Pertanto, ove quel giudice abbia considerato che, nel complesso, non si è avuta una diminuzione della comodità del fondo dominante e si è evitato, o rimosso, l’aggravio del fondo servente, o, quanto meno, lo si è ridotto al minimo compatibile con il pieno esercizio della servitù, e ciò abbia considerato con retto ragionamento, la decisione è immune da censure in diritto ed insindacabile in fatto (Cass. Sez. 2, 19-12-1975 n. 4197).

Nella specie, premesso che nessun contrasto permane tra le parti riguardo al presupposto della maggiore gravosità per il fondo servente, si osserva che il giudizio espresso dalla Corte di Appello in relazione al requisito della uguale comodità per il fondo dominante risulta improntato agli enunciati principi di dritto. Il giudice del gravame, infatti, è giunto alla conclusione secondo cui il nuovo passaggio è altrettanto comodo di quello preesistente, dopo aver proceduto ad una valutazione globale delle caratteristiche del vecchio tracciato e di quello offerto in sostituzione dagli attori, avuto riguardo alla loro pendenza, ampiezza, sinuosità e alla conformazione del piano del suolo.

Non sussistono, pertanto, i vizi denunciati dai ricorrenti, essendo la decisione impugnata sorretta da un percorso argomentativo corretto sul piano logico e giuridico.

Non hanno pregio, in particolare, le censure mosse con il motivo in esame in ordine alla mancata considerazione della maggiore sinuosità del nuovo percorso per l’accesso al fondo C.. La Corte di Appello, infatti, nel procedere alla indagine globale e comparativa, ha tenuto conto (v. pag. 11 e 12) anche della diversa sinuosità dei due percorsi, pur osservando, a pag. 1.2, che "della rilevanza di quest’ultimo aspetto, nel caso concreto, siavi da dubitare", in quanto, come precisato più avanti, "il tracciato presenta tale sinuosità non quando attraversa il fondo servente, ma nell’attraversamento di un diverso mappale, di proprietà di terzi, e precisamente del Comune di (OMISSIS)". La maggiore sinuosità del nuovo tracciato, pertanto, costituisce uno degli elementi presi in considerazione dal giudice di appello nell’ambito della valutazione complessiva richiesta ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito della pari comodità.

Le ulteriori deduzioni svolte dai ricorrenti in ordine al maggiore aggravio che con il nuovo tracciato verrebbe a determinarsi a carico del fondo del Comune di (OMISSIS) ed alla mancanza di consenso di tale Ente, non possono essere prese in esame, trattandosi di questioni nuove, che non risultano prospettate nei precedenti gradi di giudizio.

3) Il secondo motivo di ricorso principale è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

La prima doglianza appare di scarsa comprensione, non lasciando intendere in cosa consista la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c..

Le deduzioni svolte riguardo all’erroneo richiamo dell’art. 1071 c.c., sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto investono considerazioni contenute nella sentenza impugnata che, seppure discutibili, non assumono alcun rilievo nell’economia della decisione, che risulta basata sul giudizio di uguale comodità del nuovo percorso, formulato dal giudice di merito all’esito di una valutazione comparativa globale dei due tracciati. Tale argomentazione è di per sè idonea e sufficiente a sorreggere la decisione; sicchè gli ulteriori rilievi svolti dal giudice di merito mediante il riferimento alla disciplina prevista dall’art. 1071 c.c. in caso di divisione del fondo dominante, costituiscono una motivazione ad abundantiam.

Orbene, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che censuri una argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam e che, pertanto, non costituisce una ratio decidendi della medesima.

Una affermazione, infatti, contenuta nella motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635; 19-2-2009 n. 4053; Cass. 5-6-2007 n. 13068; Cass. 14-11- 2006 n. 24209; Cass. 23-11-2005 n. 24591).

La terza censura risulta, invece, fondata, in quanto effettivamente dalla lettura della sentenza impugnata e delle stesse deduzioni svolte dai G. non risulta che questi ultimi con la citazione introduttiva abbiano chiesto la condanna dei convenuti alla esecuzione delle opere necessarie per lo spostamento della sede della servitù di passaggio. La Corte di Appello, pertanto, nel disporre che tale trasferimento debba essere eseguito a cura e spese dei convenuti, è incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., il quale implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda. Le ulteriori considerazioni svolte dai ricorrenti per contestare nel merito la statuizione adottata al riguardo dalla Corte distrettuale restano assorbite.

4) Il rigetto delle censure mosse dai ricorrenti principali in ordine al disposto trasferimento della sede del passaggio comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dai G..

5) Il primo motivo del ricorso incidentale dei Ge. è fondato, per ragioni identiche a quelle esposte con riferimento al secondo motivo del ricorso principale, restando parimenti assorbite le deduzioni inerenti al merito della pronuncia impugnata.

Il secondo motivo dello stesso ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del primo, da cui consegue la necessità per il giudice del rinvio di procedere ex novo alla regolamentazione delle spese del giudizio.

5) In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, la quale provvederà anche sulle spese del presente grado.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il secondo, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale dei Ge., assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso e il ricorso incidentale condizionato dei G.. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente grado di giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2012

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